Le novità introdotte dalla Regola tecnica per gli impianti di protezione attiva

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il prossimo 4 aprile, la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" (DM 20 dicembre 2012).
 

Oggetto del decreto è la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Si applica in particolare agli impianti previsti nelle specifiche norme verticali o richiesti dai Comandi provinciali nell'ambito delle pratiche di prevenzione incendi. Si tratta di reti di idranti, impianti sprinkler, di rivelazione incendi, di segnalazione e allarme, degli impianti di controllo del fumo e del calore e di estinzione e controllo dell'incendio.

Applicazione

Dall'applicazione della Regola tecnica sono dispensati gli impianti esistenti e quelli installati nelle attività soggette a rischio di incidente rilevante. Non si applica inoltre ad un folto gruppo di attività:

  • edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
  • impianti per la distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
  • edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
  • depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5mc o in serbatoi mobili di capacità superiore a 5000 Kg;
  • depositi di soluzioni idroalcoliche;
  • impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
  • depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.

Saranno soggetti alle nuove disposizioni sia i nuovi impianti  che quelli esistenti oggetto di sostanziali modifiche. Dove per sostanziali modifiche si intende la trasformazione della tipologia dell'impianto, come ad esempio il cambiamento dell'agente estinguente, o un ampliamento della "misura tipica" dell'impianto, in misura superiore al 50% rispetto all'originale. Rientra ad esempio in quest'ultimo caso l'aumento, di oltre il 50%, del numero di rivelatori automatici presenti nell'impianto da ampliare.

Il decreto abroga in maniera automatica tutte le disposizioni contrastanti con i suoi contenuti. Sarà compito di successivi decreti ministeriali aggiornare le Regole tecniche specifiche per attività.

La progettazione degli impianti

I progetti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte e nel rispetto della legislazione vigente (Decreto 37/2008). Un interessante cambiamento, rispetto a quanto stabiliva l'ormai abrogato Decreto 4 maggio 1998, riguarda i soggetti che possono redigere il progetto e l'obbligo di redazione dello stesso. Il progetto risulta innanzitutto sempre obbligatorio per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.

Quanto alla responsabilità della progettazione, la Regola tecnica inoltre distingue due casi. Se il progetto segue le norme tecniche (UNI, CEI etc..) il progetto è redatto secondo la regola dell'arte da un tecnico abilitato (iscritto all'albo ma non necessariamente iscritto negli elenchi ministeriali). Mentre per impianti da realizzare secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, come ad esempio le NFPA, il progetto è redatto da un professionista antincendio, dunque iscritto nelle liste del ministero dell'Interno.

La documentazione

Relativamente agli impianti il decreto specifica anche la documentazione da presentare sia per la valutazione dei progetti che ai fini dei controlli di prevenzione incendi. Quanto all'esercizio, spetta al datore di lavoro aver cura di annotare le operazioni di controllo, manutenzione e verifica periodica negli appositi registri, da tenere aggiornati ed esporre ai controlli di competenza del Comando provinciale dei VVf.

Gli impianti regolati

La regola tecnica si sofferma soprattutto sugli impianti di idranti e sprinkler. Stabilendo per le reti di idranti i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica a seconda delle attività soggette a controllo. Per gli impianti sprinkler il decreto fa riferimento alla norma UNI EN 12485, specificando che è possibile far ricorso a norme diverse, purché pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio e purché si osservi l'integrale adozione della norma prescelta.

di Mariagrazia Barletta architetto

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