«Decreto Impianti» in vigore: come cambia il ruolo del professionista antincendio

le competenze del professionista antincendio e la documentazione da produrre

È in vigore il decreto del Ministero dell'Interno che ha regolato la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva antincendio installati in attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco. Sono ampliate le competenze del professionista iscritto nell'elenco del ministero degli Interni. Una novità importante riguarda la progettazione delle reti di idranti: con l'entrata in vigore del decreto non sarà il solo gestore del servizio idrico, ma anche il professionista antincendio, a poter attestare l'idoneità di portata, pressione e continuità dell'alimentazione idrica da acquedotto. Importante anche la definizione di regola dell'arte e la distinzione di competenze tra professionista antincendio e tecnico abilitato.

Il decreto si applica agli impianti di rivelazione, di segnalazione e allarme, di controllo o estinzione e di evacuazione di fumo e calore installati dopo il 4 aprile (data di entrata in vigore del decreto) o già esistenti in quella data, ma oggetto di interventi di modifica sostanziale.

Il campo di applicazione esclude le attività a rischio di incidente rilevante (DLgs 334/1999); gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; gli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione; gli edifici storici e artistici destinati a gallerie, esposizioni e mostre; i depositi di GPL fissi, di capacità complessiva superiore a 5mc, o mobili, di capacità complessiva superiore a 5000 Kg; i depositi di soluzioni idralcoliche; gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; e depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Il ruolo del professionista antincendio

Diverse innovazioni ruotano intorno al progetto, che diventa obbligatorio per tutti gli impianti installati, trasformati e ampliati dopo l'entrata in vigore del decreto (4 aprile 2013). Ampliamento e trasformazione sono interessati dal campo di applicazione del decreto solo se riguardano modifiche sostanziali: «trasformazione della tipologia dell'impianto o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale». E' il caso ad esempio di un impianto di rivelazione in cui vengono incrementati - di oltre il 50% - il numero di rivelatori o di punti di segnalazione manuale.

Il progettista è responsabile delle caratteristiche e dei parametri dell'impianto, che deve seguire la regola dell'arte, che il decreto definisce con precisione. Rientrano nella presunzione di regola dell'arte, gli impianti che seguono le norme emanate da Enti di normazione nazionali europei (UNI, EN) o da organismi riconosciuti internazionalmente nel settore antincendio (NFPA).

Nel primo caso, quando gli impianti sono realizzati secondo le norme UNI o EN, la progettazione può essere eseguita da un tecnico abilitato, ovvero da un professionista iscritto all'albo che opera nell'ambito delle proprie competenze. Nel caso invece di impianti realizzati secondo norme emanate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti, il progetto deve essere firmato da un professionista antincendio, e cioè da un professionista iscritto alle liste del ministero dell'Interno (ex 818/84).

Il decreto introduce un'altra novità rilevante che riguarda l'attestazione, per le reti di idranti, dell'idoneità di portata, pressione e continuità dell'alimentazione idrica da acquedotto. Prima del decreto, per collegare un impianto alla rete idrica dell'acquedotto e in base alla norma UNI 10779, il gestore del servizio idrico doveva, attraverso dati statistici relativi agli anni precedenti, attestare che la pressione effettiva in rete fosse sempre superiore a 2 bar e che fosse assicurato un disservizio non superiore a 60 ore l'anno.

Con il nuovo decreto questa attestazione la può fare anche il professionista antincendio. In che maniera il decreto non lo dice, probabilmente il professionista deve far riferimento ai dati statistici messi a disposizione del gestore, di fatto trovandosi a certificare qualcosa che non dipende da una sua progettazione od opera intellettuale. Sembrerebbe che il professionista sia la persona adatta a risolvere il problema, che spesso si riscontra, di reperire con difficoltà queste attestazioni dai gestori, difficoltà prima risolvibile esclusivamente con la progettazione di una riserva e quindi con una maggiore spesa per il committente.

La documentazione da presentare

La documentazione da presentare per i controlli di prevenzione incendi varia a seconda se gli impianti ricadano o meno nel DM 37/2008. Per la prima volta vengono trattati in maniera specifica anche gli impianti per il controllo dei fumi e del calore, non previsti dal DM 37/2008. La documentazione è schematizzata nel diagramma di cui sopra, che riguarda gli impianti realizzati secondo le UNI e le EN. Nel caso invece di impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi internazionali (NFPA), la documentazione è la stessa rispetto a quella indicata nello schema, solo integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, firmata da professionista antincendio.

Per l'esame di progetto va presentata la specifica di progetto, contenente la sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le caratteristiche dimensionali e quelle dei componenti da impiegare. La specifica deve essere firmata da un professionista antincendio se l'impianto sarà realizzato secondo norme pubblicate da organismi internazionali.

di Mariagrazia Barletta architetto

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