Maniglioni antipanico, obbligo di marcatura CE

Nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, dal prossimo 16 febbraio, scatta l'obbligo di marcatura CE per i dispositivi di apertura manuale di porte installate lungo le vie di esodo.

I maniglioni non marcati CE dovevano essere sostituiti entro 6 anni, poi prorogati ad 8, dalla entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011. Il Decreto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2004 ed entrava in vigore dopo 90 giorni. La scadenza degli 8 anni è dunque prossima: entro il 16 febbraio nelle attività elencate all'allegato 1 del DPR 151/2011, e dunque in tutte le attività delle categorie di rischio A, B e C, devono essere installati, lungo e vie di esodo, maniglioni antipanico conformi alle norme UNI EN 197 e UNI EN 1125.

Le condizioni sono quelle stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011. A meno che le regole tecniche non dispongano diversamente, è prevista l'installazione di dispositivi marcati CE:

1. Conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  •  l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

2. Conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

  • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  •  l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  • locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

→Ministero dell'Interno, Decreto 3 novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18.11.2004).

→Decreto 6 dicembre 2011, modifica la Decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

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