Nessun ritorno all'autocertificazione del DVR, per i cantieri POS e PSC più "leggeri"

«Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della sicurezza». Nella guida al decreto «del fare», redatta dal ministero della Pubblica Amministrazione, vengono così sintetizzati gli obiettivi delle modifiche al testo unico della sicurezza. In sintesi: solo semplificazioni amministrative, lasciando intatta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

E' questo l'orientamento guida per la lettura di alcune novità in materia di sicurezza contenute nel decreto ormai convertito nella legge 98/2013. E di una bussola per comprenderne meglio i contenuti ce n'è davvero bisogno. Le novità, infatti, avranno effetto solo dopo l'emanazione di decreti attuativi, che serviranno per la messa a punto di modelli semplificati sia per i DVR che per i documenti della sicurezza nei cantieri. E finché questi modelli non saranno divulgati, non si riuscirà a comprendere la portata delle innovazioni, né quali saranno, ad esempio, le differenze tra un PSC semplificato e un PSC vecchia maniera. Né è dato sapere, ancora, se il modello più "soft" potrà essere applicato in maniera generalizzata o se invece si utilizzerà solo per situazioni particolari, magari a minor rischio. Il testo della legge, in definitiva, dice molto poco.

Valutazione dei rischi e nuovo modello semplificato

Le dichiarazioni del ministero possono quindi aprire uno spiraglio di luce su alcuni passaggi ancora oscuri. Se i provvedimenti sono in linea con la direzione indicata dal ministero - in altre parole, quella più volte rimarcata con stile da pubblicitario «meno carte e più sicurezza» - è ragionevole, per prima cosa, escludere l'ipotesi di un ritorno all'autocertificazione del DVR. Cosa che molti professionisti hanno temuto e che il decreto, così come era scritto, lasciava pensare. L'eventuale ripescaggio dell'autocertificazione, oltre ad essere contrario agli orientamenti europei, mal si sposerebbe, infatti, con i principi dell'immutata tutela e dell'incremento di sicurezza.

Ad avvalorare la tesi secondo cui non ci sarà un ritorno all'autocertificazione, è un cambio di parola, da "attestare" a "dimostrare", che c'è stato nella conversione del decreto e che ha cambiato il significato del testo. In pratica, nelle attività a basso rischio infortunistico - dice la legge - «i datori di lavoro possono dimostrare di avere effettuato la valutazione dei rischi». Lo faranno utilizzando un modello allegato al decreto che avrà il compito di individuare le aziende a minor rischio.

Il decreto sarà adottato dal ministero del Lavoro, sulla base delle indicazioni date dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni). Inoltre sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I settori a basso rischio saranno decisi sulla base degli indici infortunistici e delle malattie professionali dell'Inail. A quanto pare, quindi, nelle aziende meno complesse, la valutazione del rischio si potrà fare utilizzando il modello semplificato che sarà allegato al decreto, anche se resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Proporzionalità del rischio

L'idea che si persegue, è anche quella di calibrare gli oneri a seconda della tipologia e complessità delle attività, secondo il principio di proporzionalità su cui si basano anche le raccomandazioni europee. La strada sembra quella tracciata dal campo delle prevenzione incendi, che in questo, almeno in Italia, ha fatto da apripista, catalogando le attività in gruppi di diverso valore di rischio e prevedendo per ciascuna categoria, procedure diverse, via via più complesse per le aziende con maggior rischio d'incendio.

Cantieri temporanei e mobili: POS, PSC, fascicolo dell'opera e del piano sostitutivo del PSC

Le semplificazioni, oltre ai luoghi di lavoro, coinvolgono, come preannunciato, anche i cantieri temporanei mobili. Dovranno infatti essere adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell'opera e del piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

I modelli semplificati saranno adottati con decreto del ministero del Lavoro, di concerto con i ministeri delle Infrastrutture e della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Il termine per l'adozione dei modelli era fissato dal decreto al 20 agosto 2013. Un traguardo già passato, che la legge di conversione non ha provveduto a prorogare. Il 20 agosto è infatti anche la data di entrata in vigore della legge «del fare».

di Mariagrazia Barletta

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