Riscatti e ricongiunzioni con Inarcassa: la documentazione on line

In vigore il nuovo regolamento

È ormai in vigore il nuovo regolamento per riscatti e ricongiunzioni. Inarcassa ha pubblicato le informazioni di dettaglio con tutta la documentazione on line che guida alle nuove disposizioni. 

Per i riscatti l'onere può essere calcolato con il metodo contributivo anche per i periodi che precedono il 2013. Gli interessati possono scegliere il metodo contributivo anche per ricongiungere i contributi versati ad altre casse previdenziali prima del 2013, rendendo la ricongiunzione gratuita.

I riscatti

Si possono riscattare: il periodo legale dei corsi di laurea, il servizio militare obbligatorio, i periodi di lavoro all'estero (purché non diano origine a pensione), e i periodi in cui si è esercitata la facoltà di derogare alla contribuzione soggettiva minima. La domanda può essere avanzata in qualsiasi momento, non è più necessario attendere i cinque anni dall'iscrizione alla Cassa

Sia per i riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012 che per i periodi successivi, l'iscritto può avvalersi di un calcolo vantaggioso, applicando il riscatto "contributivo". In particolare l'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, «al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno». Onere che «non può essere comunque inferiore al contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto».

L'esempio pratico fornito da Inarcassa per il riscatto "contributivo"

• Reddito professionale anno precedente alla domanda: euro 30.000
• Aliquota 14,5%
• Anni riscattati n. 5
• Onere = 30.000 x 14,5% x 5 = euro 21.750

• Reddito professionale precedente la domanda: euro 10.000
• Aliquota 14,5%
• Mesi riscattati n. 3
 Onere = (contributo minimo soggettivo x 90/360) = 2.275 x 90/360 = euro 569,00

Le ricongiunzioni

La ricongiunzione di contributi versati ad altre Casse dopo il 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente «in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale». Sono gli anni in cui per tutti si applica il metodo contributivo, per cui la ricongiunzione diventa un semplice trasferimento di somme.

Questa modalità di computo può essere scelta dall'interessato, e questa è la novità più importante, anche per i periodi che precedono la data 31 dicembre 2012 per cui è possibile riportare in Inarcassa le somme versate ad altre casse di previdenza senza oneri a carico dell'interessato.

«La ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente poiché consiste nel trasferimento del montante contributivo accreditato presso l'altro ente previdenziale presso cui era costituita la precedente posizione assicurativa». Scrive Inarcassa.

infowww.inarcassa.it

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