Semplice comunicazione per i pannelli fotovoltaici a copertura di un pergolato

La sentenza del Consiglio di Stato

Per montare pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, basta una comunicazione al Comune, non è necessario presentare un permesso di costruire. È la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 2134 del 2015.

A fare ricorso erano stati due cittadini del Comune di Bologna, che avevano presentato una comunicazione all'amministrazione comunale per realizzare pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell'abitazione e dotato di tenda parasole retrattile.

Il Comune aveva poi dichiarato inefficace la comunicazione, disponendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Secondo il Comune era infatti necessario richiedere un permesso di costruire. Opposto, invece il parere di Palazzo Spada, che fa riferimento al contenuto dell'art. 6 del TU Ediliza (DPR 380/2001), secondo il quale sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l'altro, nell'installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

La sentenza ricorda che secondo la giurisprudenza per pergolato si intende: «un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni».

La nozione di pergolato, poi, non muta se al posto delle piante si considerano i pannelli fotovoltaici, che «devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti».

Dunque per una struttura che risponde a tale descrizione non è necessario il permesso di costruire anche perché, essendo la struttura del pergolato aperta su tutti i lati, questa condizione non determina aumento di volumetria e dunque l'intervento non rientra tra quelli per i quali la normativa richiede il permesso di costruire.

Il DOCUMENTO
» Consiglio di Stato, sentenza 2134 del 2015

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