SCIA 2: dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista

Attestare le condizioni di agibilità non è più compito della PA ma prerogativa del professionista. A prevederlo è lo schema di decreto cosiddetto SCIA 2. Il testo, giunto in Parlamento per ricevere i relativi pareri, dovrà essere licenziato dalle competenti Commissioni entro i primi giorni di ottobre. Passato al vaglio della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni del Parlamento, sarà, poi, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.

Tra le novità, si prospetta un grosso cambiamento per la certificazione di agibilità, soppiantata dalla segnalazione certificata di agibilità. La novità sostanziale è tutta nel ruolo del professionista, tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge. 

Aggiornamento (leggi l'articolo):
Il DLgs è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dall'11 dicembre 2016

I contenuti del DLgs «SCIA 2» in pillole

Il provvedimento va a mappare le diverse attività private (dall'apertura di una qualsiasi attività commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi) per ciascuna delle quali specifica quale procedimento bisogna attivare, andando a precisare se occorre una SCIA o una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa.
105 le tipologie di intervento individuate nel solo campo edilizio, sintetizzate in una tabella che alla specifica azione fa corrispondere un preciso iter che il cittadino dovrà seguire, andando a identificare il titolo edilizio richiesto per ciascun intervento.
Abolizione della CIL e della Super-DIA (sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori) e ampliamento degli interventi da sottoporre a CIL asseverata, sono alcune delle novità contenute nel provvedimento. Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; mentre è la CIL asseverata (e non più la SCIA) ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie. 

Per approfondire:
- Decreto SCIA 2, Ok dalla Camera, che chiede sanzioni severe per lavori senza CILA e per mancata agibilità
SCIA 2. Via la CIL, più spazio alla CILA e debutto per la Super-SCIA: le novità edilizie attese dopo l'estate
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SCIA 2: dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
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SCIA 2: al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria

 La segnalazione certificata di agibilità

Il decreto legislativo introduce la segnalazione certificata di agibilità, destinata a sostituire il certificato di agibilità (articoli 24 e 25 del DPR 380/2001). La differenza è nel ruolo del professionista.

Oggi il professionista attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità solo quando non viene percorsa la via ordinaria. La strada ordinaria prevede che in base all'intervento effettuato (nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, o interventi su edifici esistenti e incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o di efficienza energetica), il titolare del permesso di costruire, o chi ha presentato la SCIA, faccia richiesta di certificato di agibilità, rilasciato, poi, dal Comune (dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio). Dunque chi fa i lavori richiede il certificato e l'amministrazione pubblica attesta le condizioni di agibilità.

Con il decreto «SCIA 2» l'iter ordinario è cancellato e resta un'unica strada da percorrere: è il professionista (direttore dei lavori o, in mancanza, professionista abilitato) che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e di efficienza energetica che la conformità dell'opera al progetto presentato.

Trattandosi non più di una richiesta di un certificato, ma di una segnalazione certificata in cui si attesta la conformità dell'intervento alla legge, gli edifici - o loro porzioni - possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione certificata allo sportello unico.

Mariagrazia Barletta

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