SCIA 2, il decreto in Gazzetta Ufficiale: ora servono i DM per norme igienico-sanitarie e glossario unico

Va in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che provvede a mappare le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento bisogna attivare. Il provvedimento, ormai conosciuto con il nome «SCIA 2», sarà in vigore dall'11 dicembre ma, come richiesto in Conferenza unificata, le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per mettere in atto i cambiamenti che servono.

Le Regioni, infatti, avevano chiesto più tempo per predisporre la modulistica, occuparsi dei sistemi informativi, delle banche dati e per adottare «ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l'efficace attuazione delle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi». Il riferimento in queste ultime parole era alla SCIA unica, nata con il DLgs 126/2016 che dà alle Regioni e agli enti locali tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.

Rispetto alla bozza, nel DLgs SCIA 2 approdato in «Gazzetta» viene inoltre abrogato l'articolo che prevedeva semplificazioni in materia di bonifica ambientale. Accontentate, dunque, le Regioni, che ne avevano chiesto lo stralcio per poi avviare «un confronto Stato-Regioni finalizzato alla revisione integrale dell'intero Titolo V del D.Lgs 152/2006». 

Sono poche le modifiche all'articolato del provvedimento
per cui resta valido quanto abbiamo analizzato nei seguenti articoli:

» Decreto SCIA 2: via libera definitivo dal Consiglio dei ministri
» Dalla CIL all'edilizia libera, ecco gli interventi che non richiederanno comunicazioni
» Dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità. Più responsabilità al professionista
» Al permesso di costruire si associano nuove norme in materia igienico-sanitaria
» Via la CIL, più spazio alla CILA e debutto per la Super-SCIA: le novità edilizie attese dopo l'estate 

Glossario unico entro il 9 febbraio 2017

Alcune variazioni rispetto alla bozza del provvedimento passata al vaglio del Consiglio di Stato, delle Regioni e delle competenti commissioni di Camera e Senato, riguardano il cosiddetto «Glossario unico». In particolare viene eliminata la disposizione secondo la quale, in attesa del glossario unico, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito un glossario che consentisse di individuare immediatamente la tipologia di autorizzazione necessaria per ciascun tipo di intervento, andando anche a specificare quale documentazione produrre.

Il glossario unico in materia edilizia, che avrà l'obiettivo di «garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale», sarà emanato con un decreto del Ministero delle Infrastrutture entro il 9 febbraio 2017  (60 giorni dall'entrata in vigore del DLgs Scia 2).

Per mancata presentazione della CILA la sanzione è di mille euro

Non vengono accolte le osservazioni della Camera, nella parte in cui si richiedeva di aumentare le sanzioni in caso di mancata comunicazione della CILA. Sanzione che viene fissata in mille euro, e che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Decreto in materia igienico-sanitaria entro il 10 marzo

Viene aggiunta una data certa per l'emanazione del decreto del ministero dell Salute che dovrà stabilire i requisiti igienico‐sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLgs SCIA 2 (entro il 10 marzo 2017). Sarà in base a queste norme - e senza alcuna deroga - che, in caso di rilascio del permesso di costruire, il professionista dovrà asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Mariagrazia Barletta

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

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