Concorso scuola 2018, acquisizione dei 24 Cfu: la nota di chiarimento del Miur

Quali certificazioni bisogna ottenere per attestare il conseguimento dei 24 crediti formativi necessari per l'accesso al concorso a cattedra previsto per il 2018. Come vengono valutati i crediti già conseguiti e come devono regolarsi i dottorandi di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione. Il ministero dell'Istruzione, con  una nota della direzione generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore, fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla documentazione da produrre e alle attività che servono per l'acquisizione dei 24 crediti. A sollecitare i chiarimenti, alcuni dubbi sollevati dalla Conferenza dei Rettori (Crui) e dal Consiglio universitario nazionale (Cun).

Per dare massima pubblicità alle attività formative organizzate dall'università, è in fase di predisposizione - si legge nella nota - un apposito link al portale del Miur "Universitaly", che rimanderà a informazioni sulle istituzioni che hanno attivato i percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 crediti.

 

Per i dettagli sull'acquisizione dei 24 Cfu si rimanda all'articolo:
• Concorso a cattedra 2018: le regole per acquisire i 24 Cfu che danno accesso alle prove selettive

La certificazione "unica"

Per partecipare al concorso a cattedra 2018, l'aspirante docente deve presentare una certificazione che attesti il raggiungimento dei 24 Cfu e questa la può rilasciare esclusivamente l'università presso la quale sono stati acquisiti i crediti.

Se, oltre ai Cfu extracurriculari, si hanno, da far valere, anche crediti eventualmente maturati nel corso degli studi universitari, la certificazione "unica" va presentata in un unico documento che deve rilasciare l'istituzione che per ultima ha erogato le attività formative.

Se i 24 crediti vengono acquisiti presso istituzioni diverse o comunque in tempi diversi, la singola università rilascia l'attestato riguardante le attività svolte e l'università presso la quale viene completato il percorso formativo (che si conclude con il raggiungimento dei 24 Cfu) rilascia l'attestazione finale.

Nessun tetto è ammesso per l'accesso ai corsi

Ogni ateneo può replicare i percorsi di formazione per l'acquisizione dei 24 crediti e può attivare convenzioni con altri atenei nel caso in cui, per difficoltà logistiche, non riesca a soddisfare le richieste di iscrizione, ma non può in alcun modo stabilire limitazioni per quanto riguarda il numero di aspiranti docenti da ammettere ai corsi.

Le attività formative per l'acquisizione dei 24 Cfu possono far parte del piano di studi

Lo studente, iscritto ad un ateneo, può inserire nel suo piano di studi le attività formative che l'università organizza per il conseguimento dei 24 Cfu, e può farlo o considerandole come attività a libera scelta oppure presentando un piano di studi individuale, senza bisogno di alcuna modifica della Scheda unica annuale del Corso di studio (Sua - Cds).

Le regole per dottorandi e specializzandi

Gli iscritti ad un dottorato o ad una scuola di specializzazione possono acquisire i 24 Cfu durante il loro percorso formativo, a meno che non sia vietato dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. C'è un'ulteriore restrizione: la partecipazione a percorsi formativi attivati presso istituzioni diverse rispetto all'università di appartenenza del dottorando o dello specializzando è possibile solo se c'è una convenzione tra gli istituti. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, la validità reciproca del percorso formativo seguito dallo studente.

Mariagrazia Barletta

IL DOCUMENTO
Nota 29999 del 25 ottobre 2017 - Dg per lo Studente, lo Sviluppo e L'internazionalizzazione della Formazione Superiore

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