Ddl Semplificazioni: niente più ribasso della parcella per il coordinatore della sicurezza

L'onorario del Cse va considerato come costo della sicurezza

Sia nei lavori pubblici che in quelli privati, la parcella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può essere soggetta a ribasso. A stabilirlo è un emendamento al disegno di legge Semplificazioni, a firma di alcuni senatori del M5S, approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici di Palazzo Madama.

Secondo l'emendamento, per stabilire il compenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione va utilizzato il decreto che fissa i parametri da impiegare per il calcolo degli onorari per le attività di progettazione in ambito pubblico, ossia il Dm 17 giugno 2016. Allo stesso tempo, però, l'emendamento abolisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di far riferimento al decreto parametri per calcolare gli importi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Servizi che comprendono anche le attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Gli errori sono evidenti e si spera vengano corretti in Aula al Senato, dove il testo del Ddl sarà discusso a partire da lunedì 28 gennaio.

Infine, sempre in riferimento al calcolo della parcella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con una modifica al Dlgs 81 del 2008, l'emendamento rimanda al tariffario dei consulenti del lavoro. 

Aggiornamento del 29 gennaio
L'emendamento che proponeva di considerare la parcella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla stregua dei costi per la sicurezza è stato dichiarato inammissibile dalla presidente del Senato. Insieme ad altre 85 proposte di modifica approvate al termine dell'esame delle Commissioni, non sarà discusso in Aula. Con esso decade anche il rischio che si rendesse facoltativo il riferimento al decreto Parametri nelle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
Per approfondimenti si rimanda all'articolo: Decreto Semplificazioni: salvo l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto Parametri

La parcella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può essere soggetta a ribasso

Attraverso una modifica al Codice dei contratti (Dlgs 50 del 2016) viene stabilito che per determinare i corrispettivi da porre a base di gara, la stazione appaltante deve scorporare dall'importo soggetto a ribasso i compensi dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che vanno dunque considerati alla stregua dei costi per la sicurezza. Per calcolarli, la stazione appaltante deve servirsi del cosiddetto decreto parametri (Dm 17 giugno 2016). Tali compensi sono da ritenersi «insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi» ma non possono superare gli importi che deriverebbero dall'applicazione delle vecchie tariffe professionali.

Lo stesso concetto viene inserito all'interno del cosiddetto "testo unico" sulla Sicurezza (DLgs 81 del 2008) e, dunque, ampliato anche ai lavori privati. La modifica - che va a incidere sull'articolo 90, riguardante gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori - stabilisce che i compensi per le attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi della sicurezza del Duvri e come tali non possono essere soggetti a ribasso. Tali compensi, salvo diverso accordo tra le parti, devono essere determinati - si legge nel testo dell'emendamento - in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.

Abolizione dell'obbligo di far riferimento al decreto parametri

Intervenendo sul decreto cosiddetto liberalizzazioni del 2012 (legge 27 del 2012), viene abolito l'obbligo per le stazioni appaltanti di far riferimento al decreto parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Nell'emendamento approvato si afferma chiaramente che il decreto parametri non può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti come riferimento per calcolare gli importi a base delle gare di progettazione e nemmeno per affidare gli altri servizi elencati all'articolo 31, comma 8 del Codice dei Contratti. Elenco in cui però rientrano le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, e tutte le attività a supporto del responsabile unico del procedimento.

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO

5.27 (testo2) Nugnes, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".
2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.
2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012."
2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»

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