Sismabonus: niente detrazione se alla richiesta di permesso di costruire non si allega l'asseverazione del professionista

La risposta dell'Agenzia delle Entrate a una richiesta di chiarimento

Nel caso di lavori di ristrutturazione, non si può accedere al sismabonus se contestualmente alla richiesta di permesso di costruire non si allegano il progetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la relazione che attesta la classe di rischio dell'edificio precedente e successiva all'intervento. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta numero 64 del 2019.

Il quesito

La richiesta di chiarimento arriva da un contribuente che aveva avviato lavori, riguardanti un'intera palazzina, consistenti nella demolizione e rifacimento del tetto e di tutti i solai di interpiano. Lavori che, associati ad un parziale cambio di destinazione d'uso, necessitavano di un permesso di costruire.

In particolare, il contribuente chiede se, essendo i lavori abilitati attraverso permesso di costruire e non mediante Scia, sia possibile accedere al sismabonus presentando l'asseverazione, prevista dalla normativa, successivamente al rilascio del permesso di costruire. Il riferimento è all'asseverazione con la quale il professionista attesta le classi di rischio precedente e successiva all'intervento di ristrutturazione, necessaria ai fini dell'accesso al sismabonus. 

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate richiama la normativa, in particolare i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del Dm 28 febbraio 2017, n. 58.

Secondo il comma 2: «Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».

Secondo il comma 3: «Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti».

Secondo il comma 5: «L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali».

«Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 - si legge nella risposta -, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell'allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico».

«Sulla base delle richiamate disposizioni, deve, ritenersi, dunque, che, nel caso in esame, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell'art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58», conclude l'Agenzia delle Entrate.

 di Mariagrazia Barletta

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