Bonus facciate, zone assimilabili alle "A" e "B" del Prg: lo sgravio confermato dalle Entrate in base al singolo caso

In un'interrogazione alla Camera, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, si pronuncia sulla questione dell'equivalenza delle zone territoriali dei piani urbanistici alle zone "A" e "B" definite dal Dm 1444 del 1968. Questione riguardante i comuni che non utilizzano più le sigle definite nel 1968 per individuare nei loro piani le Zto (Zone territoriali omogenee). Questione che rende non facile in tali comuni l'applicazione del cosiddetto bonus facciate. 

Laddove i piani prevedano sigle diverse rispetto a quelle stabilite nel 1968, «sarà cura dell'Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto», afferma Villarosa.

Per approfondire:
• Bonus facciate: pubblicate la guida e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate
• Bonus facciate: possono usufruire dello sgravio del 90% anche i professionisti (esclusi i forfettari)

Il bonus facciate e le zone "A" e "B" (o equivalenti) del piano regolatore

Il bonus facciate, ossia la detrazione del 90 per cento per il recupero e il restauro delle facciate esterne degli edifici, come stabilito dall'ultima legge di Bilancio che l'ha istituito, vale se si rispettano una serie di requisiti. Tra questi ve n'è uno che ha sollevato alcuni dubbi, nonostante sia intervenuta la circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 2 del 14 febbraio 2020) che dà attuazione al consistente sgravio fiscale. 

In particolare, la manovra 2020 stabilisce che possono accedere al bonus gli edifici ubicati nelle zone "A" o "B" del piano regolatore, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate (così come definite dal Dm 1444 del 1968).

Vi sono, però, piani regolatori che non utilizzano la nomenclatura stabilita dal Dm del 1968. Gli edifici oggetto di intervento accedono al beneficio fiscale anche se ubicati in zone assimilabili alle zone "A" e "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, specifica la circolare delle Entrate. «In particolare - viene specificato ancora nella circolare - l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti». 

La risposta al question time 

Sulla questione, si è pronunciato il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa in un question time alla Camera, in risposta ad un'interrogazione proposta da Gian Mario Fragomeli (Pd).

Fragomeli fa riferimento «alla difficile situazione determinatasi in Lombardia, dove attualmente i funzionari degli uffici tecnici comunali non sono in grado di fornire le certificazioni necessarie per l'ottenimento dell'agevolazione». Tra l'altro la Lombardia condivide la stessa difficoltà con altre regioni. Nell'interrogazione si chiedeva tra l'altro che venissero emanate «tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente». Tutto ciò al fine «applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale».

«Al riguardo - afferma Villarosa -, si precisa che l'emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria».

«Sarà cura dell'Amministrazione finanziaria - conclude il sottosegretario - valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto».

 di Mariagrazia Barletta

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