Inarcassa, deroga al minimo soggettivo: richieste entro il 31 luglio 2020

Inarcassa ha posticipato di due mesi il termine per l'invio delle domande di deroga al versamento del contributo soggettivo minimo, che dunque potranno essere inoltrate - tramite il servizio online - entro il 31 luglio 2020.

Come ogni anno, la cassa degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti dà la possibilità, a chi nell'anno prevede di non raggiungere una certa soglia di reddito, di pagare il contributo soggettivo senza considerare il minimo prefissato, bensì in percentuale rispetto al reddito effettivamente prodotto.

Quest'anno la soglia di riferimento è di 16.241 euro. Dunque gli associati che prevedono di conseguire nel 2020 un reddito professionale inferiore a tale soglia possono scegliere di corrispondere ad Inarcassa, entro il 31 dicembre 2021, il 14,5 per cento del reddito prodotto. Si tratta di un meccanismo che permette di derogare al contributo minimo soggettivo che quest'anno è pari a 2.355 euro (16.241*0,145=2355 euro). Se si aderisce alla deroga vanno comunque corrisposti gli altri contributi (integrativo e di maternità) entro i consueti termini.

Va ricordato che per l'emergenza da Covid-19, la cassa consente, relativamente ai contributi minimi 2020, in scadenza 30 giugno e 30 settembre 2020, di posticiparne il pagamento entro il 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di alcuna sanzione. 

All'atto della presentazione, alla Cassa, della dichiarazione dei redditi 2020 (da effettuare entro il 31 ottobre 2021) se il reddito professionale dichiarato è effettivamente inferiore a 16.241 euro, allora viene emesso il Mav di importo pari al 14,5 per cento del reddito prodotto nel 2020. Se invece le previsioni fatte quest'anno dovessero non risultare giuste e inaspettatamente il reddito professionale dovesse superare o eguagliare la soglia dei 16.241 euro, allora l'importo del Mav, con scadenza 31 dicembre 2021, generato in seguito all'inserimento della dichiarazione online, sarà pari al 14,5% del reddito 2020 cui vanno aggiunti gli interessi (pari al tasso Bce più il 4,5 per cento) decorrenti dalle due scadenze del 30 giugno e 30 settembre, entro le quali l'associato avrebbe dovuto versare le due rate del contributo minimo soggettivo.

Per quanto riguarda la deroga al minimo soggettivo, questa può essere usufruita per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, nell'arco della vita professionale. Per godere dell'agevolazione bisogna risultare iscritti a Inarcassa, non essere pensionandi o pensionati Inarcassa e non usufruire della riduzione per gli under 35.

La deroga ha effetto sull'anzianità contributiva utile alla pensione, che viene calcolata proporzionalmente a quanto versato. Ad esempio, ipotizzando un reddito di 10mila euro dichiarato per il 2020, il contributo soggettivo dovuto sarà pari a 1.450 euro (10mila * 0,145), ne deriva che l'anzianità sarà pari a 224 giorni anziché 365. La formula per calcolare l'anzianità in questo caso è: (1.450/2.355) * 365 giorni. Entro i successivi cinque anni, per integrare gli importi non versati, si può far ricorso al riscatto.

La domanda di deroga può essere annullata entro la data indicata all'atto della presentazione della domanda tramite Inarcassa on line.

di Mariagrazia Barletta

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