Ai sindaci e ai presidenti di provincia il potere di affidare i progetti delle scuole al minor prezzo

È quanto stabilisce il Dl "Scuola" diventato legge

Fino al 31 dicembre 2020, i sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, sono considerati commissari straordinari e possono operare in deroga al Codice degli appalti. È quanto stabilisce il decreto "Scuola" (articolo 7-ter) la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 6 giugno (è entrata in vigore il 7 giugno). La novità è stata inserita durante l'esame del provvedimento al Senato.

Per gli interventi sulle scuole, sindaci e presidenti di provincia assumono i poteri che il Dl cosiddetto Sblocca cantieri (Dl 32 del 2019) affida ai commissari straordinari che avrebbero dovuto sbloccare opere infrastrutturali ritenute prioritarie per il Paese.

Non solo, sempre in riferimento all'edilizia scolastica, tra le deroghe al Codice degli appalti rese possibili fino a tutto il 2020 -  in barba al principio della qualità del progetto su cui dovrebbe basarsi qualsiasi architettura, specie se pubblica e specie se riguarda una funzione educativa - compare anche la possibilità,  per i progetti di importo superiore a 40mila euro, di aggirare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità-prezzo e di scegliere il contraente in base al maggior ribasso. 

Legge Scuola - testo coordinato pubblicato in GU

Iter accelerati

Fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i sindaci e i presidenti-commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori di edilizia scolastica, compresi quelli che risultano sospesi.

L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori di scuole, fatta eccezione per le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e alla tutela ambientale. 

In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. Quanto alla tutela di beni culturali e paesaggistici, il termine per l'adozione dell'autorizzazione, del parere o del nulla osta è fissato nella misura massima di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i 60 giorni, in caso di mancata pronuncia da parte dell'autorità, i relativi atti si intendono rilasciati.

L'articolo 7-ter del Dl Scuola, inoltre, attribuisce ai sindaci e ai presidenti di provincia anche gli stessi poteri derogatori che il Dl Sblocca cantieri, al comma 3 dell'articolo 4, riserva ai commissari. Ai commissari straordinari il comma 3 citato attribuisce le funzioni di stazione appaltante, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea.

Le deroghe al Codice degli appalti

Inoltre, per i sindaci e i presidenti-commissari scolastici, la legge Scuola individua ben precise possibilità di deroga al Codice dei contratti pubblici.

Le deroghe riguardano alcune fasi della procedura di affidamento degli appalti (articolo 32 del Dlgs 50 del 2016), in particolare i sindaci e i presidenti di provincia possono non rispettare i termini che il Codice fissa per la stipulazione del contratto, computati a partire dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (comma 8). Decade anche il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione (comma 9). Si può andare anche in deroga alle disposizioni per la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso con contestuale domanda cautelare (comma 11). Anche i termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione possono non essere rispettati (articolo 33, comma 1 del Codice).

Riguardo all'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo superiore a 40mila euro e di lavori al di sopra dei 150mila euro, viene meno anche l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza per le stazioni appaltanti non qualificate (art. 37).

È derogabile anche la disposizione (art. 77 del Codice) secondo cui, in caso di appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di esperti.

I servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40mila euro possono essere aggiudicati al minor prezzo, decade infatti l'obbligo di far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (la deroga riguarda l'articolo 95, comma 3 del Codice degli appalti).

Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria.

Occupazioni di urgenza ed espropriazioni

«Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento», recita ancora l'articolo 7-ter del Dl Scuola.

di Mariagrazia Barletta

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