Il Dl Agosto è legge, dalle assunzioni nella Pa al Superbonus: tutte le novità articolo per articolo

Diverse le correzioni al Superbonus, tra cui emerge un chiarimento sulle asseverazioni in merito allo stato legittimo di immobili plurifamiliari. Definito il corso-concorso per assunzioni al Mibact. Nuove risorse per l'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza di edifici e del territorio e per piccole opere. Proroga antincendio per i condomini.

Sono tanti i contenuti di interesse che entrano nel Dl Agosto, convertito in legge. La Camera ha dato, ieri 12 ottobre, il via libera definitivo. Dunque il provvedimento è legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ecco le principali novità, esaminate articolo per articolo. 

Aggiornamento del 14 ottobre 2020:
• La legge di conversione del Dl Agosto è stata pubblicata ieri sera sulla Gazzetta ufficile ed è in vigore da oggi. »» Il testo coordinato

 

indice dei contenuti

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 6)

Fino al 31 dicembre, i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato sono esonerati dal versamento dei relativi contributi previdenziali per un massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. Il limite massimo dell'esonero è di 8.060 euro su base annua. L'esonero è riconosciuto anche per la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.

Assunzioni arsenale militare di Taranto (art. 11)

Il ministero della Difesa è autorizzato ad assumere personale da impiegare per la «funzionalità e la compatibilità ambientale» dell'Arsenale militare di Taranto. Le assunzioni - previste per il triennio 2020-2022 - riguardano 315 unità di personale, con profilo tecnico (Area seconda, posizione economica F2), da selezionare mediante corso-concorso speciale, che sarà bandito dal Centro di formazione della Difesa. Le modalità concorsuali saranno disciplinate con un decreto del ministro della Difesa di concerto con il ministro della pubblica amministrazione.

Soprintendenze: ok a incarichi di collaborazione (art. 24)

Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono autorizzate a conferire incarichi professionali di collaborazione, per una durata massima di 15 mesi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. L'obiettivo: sopperire alla "storica" carenza di personale tecnico, in attesa che vadano a regime le nuove modalità di reclutamento dei funzionari tramite corso-concorso.

La possibilità per le Soprintendenze di conferire incarichi è consentita non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40mila euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di Responsabile unico del procedimento (Rup). 

Per approfondimenti si rimanda all'articolo: 
Soprintendenze: ok a incarichi professionali per sopperire alla carenza di personale tecnico

Corso-concorso per assunzioni al Mibact (art. 24)

Il Mibact è autorizzato ad avviare la selezione di dirigenti tecnici nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio mediante un corso-concorso di formazione. Il concorso sarà bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione con il supporto della Scuola dei beni e delle attività culturali.

Sarà il bando a stabilire i numero di posti a concorso, i criteri di svolgimento dell'eventuale prova selettiva e delle altre prove d'esame (di cui almeno due scritti). Il bando potrà prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

Si tratta di una nuova modalità di selezione. 

Per approfondimenti si rimanda all'articolo:
Dl Agosto: ok ai concorsi per funzionari al Mibact e all'arsenale di Taranto

Un miliardo in più per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 (art. 32 e 32-bis)

Il fondo per l'avvio del nuovo anno scolastico istituito dal Dl Rilancio con 377,6 milioni per il 2020 e 600 per il 2021 viene incrementato di un miliardo (400 milioni per il 2020 e 600 per il 2021). Quota parte delle nuove risorse (80 milioni) è destinata all'acquisizione e all'adeguamento di strutture temporanee da destinare all'attività didattica.

Agli 80 milioni si aggiungono 9 milioni destinati agli enti in dissesto o in pre-dissesto e altri 20 milioni (equamente distribuiti tra 2020 e 2021), a favore degli enti locali, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento, ai fini didattici, di spazi anche presi in locazione.

Viene stabilito, infine, che per l'anno scolastico in corso (2020/2021), i comuni e le provincie possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali per poi metterli a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche se privi delle certificazioni previste dalla normativa in tema di sicurezza. Gli istituti scolastici possono utilizzarli, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 dopo l'esito di una valutazione congiunta di Vigili del Fuoco e Asl, purché rispettino le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Sempre in tema di edilizia scolastica, per le aree del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, vengono stanziati ulteriori 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. In particolare, tali risorse sono destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone simiche 1 e 2. Occorre un Dm del Miur per rendere operativa la misura. Il decreto - da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - dovrà stabilire il riparto delle risorse.

Risorse per la progettazione agli enti locali (art. 45)

Vengono anticipate al 2020-21 le risorse che l'ultima legge di Bilancio destinava agli enti locali per gli anni 2032-34 come contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

In particolare, i 200 milioni che erano stati stanziati a tali scopi per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 (per un totale di 600 milioni di euro) vengono ora spostati sugli anni 2020 e 2021. Dunque le risorse già stanziate per gli anni 2020 e 2021, pari a 213 milioni, ora vengono incrementate di 600 milioni, di cui 300 vanno sul 2020 e altrettanti sul 2021.

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Una volta che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo, il Viminale provvede poi a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.

Inoltre, viene ampliata (a partire dal 1° gennaio 2021) alle spese di progettazione esecutiva, la destinazione del Fondo per la progettazione degli enti locali del Mit. Tale fondo attualmente è destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Enti locali, incremento risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio (art. 46)

Con una modifica alla legge di Bilancio 2019, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse stanziate a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del ministero dell'Interno.

Un milione di euro al Fondo demolizioni, annualità 2020 (art. 46-ter)

Viene integrato con un milione di euro, da destinare al 2020, il Fondo per le demolizioni. Si tratta più precisamente del Fondo, istituito nello stato di previsione del Mit, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.

500 milioni per piccole opere (art. 47)

Un'iniezione di 500 milioni di euro va a "ingrossare" le somme che la legge di Bilancio 2020 aveva destinato agli investimenti su piccole opere di competenza dei Comuni. Le risorse per il 2021 vengono dunque raddoppiate, arrivando a quota un miliardo.

Gli investimenti in questione sono destinati all'efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, alla realizzazione di un'illuminazione pubblica a basso consumo. Riguardano anche lo sviluppo territoriale sostenibile e dunque la mobilità, la messa in sicurezza di scuole, di edifici pubblici e del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Efficientamento e manutenzione straordinaria delle scuole (art. 48)

Rispetto all'ultima legge di Bilancio, vengono stanziate ulteriori risorse per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di provincie e città metropolitane. Più nel dettaglio, viene autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le ulteriori risorse devono essere ripartite con decreto del ministero dell'Istruzione.

Fondo da 200 milioni per la sicurezza e la costruzione di ponti e viadotti (art. 49)

Presso il Mit è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni (da ripartire tra gli anni dal 2021 al 2023), destinato alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di manufatti esistenti con problemi strutturali. Per il riparto e l'assegnazione delle risorse occorre un decreto Mit-Mef da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Le risorse sono indirizzate alle città metropolitane e alle provincie territorialmente competenti, in base alla valutazione del rischio applicata alle strutture.

Rigenerazione urbana: nuova scadenza per il Dpcm che assegna le risorse stabilite dalla legge di Bilancio 2020 (art. 50)

Il Dl Agosto ha fatto slittare dal 31 marzo 2020 al 30 settembre 2020 la data entro cui deve essere adottato il Dpcm contenente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi che la legge di Bilancio 2020 ha destinato alla rigenerazione urbana. Tale data è confermata dalla legge di conversione, ma il Dpcm ancora non c'è.

Vale la pena ricordare che la Manovra 2020 ha stanziato, a favore dei comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Tali risorse sono pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Piano pluriennale per piccole opere (art. 51)

Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni e potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a decorrere dall'anno 2021, è autorizzato, nello stato di previsione del ministero dell'Interno, l'avvio di un programma pluriennale ad hoc.

A tale fine, con decreto del ministro dell'Interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del ministro dell'Interno.

Superbonus: chiarimenti su stato legittimo e accesso autonomo (art. 51)

Ai fini del Superbonus (e attraverso una modifica all'articolo 119 del Dl Rilancio) viene chiarita la definizione di «accesso autonomo dall'esterno», con la quale dunque si intende «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Inoltre, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano del Superbonus, viene stabilito che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (di cui all'articolo 9-bis del Tue), e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi da incentivare.

Terremoto Centro Italia: stato di emergenza prorogato al 2021 (art. 57)

Lo stato di emergenza connesso agli eventi sismici del Centro Italia, susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016, viene prorogato al 31 dicembre 2021. In concomitanza con il prolungamento del periodo di emergenza, vengono stanziati ulteriori 300 milioni per la ricostruzione.

Tante le misure finalizzate a facilitare le assunzioni finalizzate alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ricostruzione in Centro Italia: il Superbonus sale al 165% (art. 57-bis)

La detrazione per interventi volti alla riduzione del rischio e all'efficientamento energetico, incentivabili tramite Superbonus, viene incrementata del 50 per cento se i relativi lavori sono effettuati nell'ambito della ricostruzione del Centro Italia colpito dai terremoti del 2016 e 2017. Tali incentivi, che dunque raggiungono la percentuale del 165 per cento, sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati ad attività produttive.

Ricostruzione in Abruzzo, ricorso ampio alla "conferenza di servizi permanente" (art. 57 quater)

Per accelerare la ricostruzione di edifici pubblici e di infrastrutture nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, si stabilisce che la decisione riguardo agli atti di approvazione di progetti definitivi o esecutivi è affidata alla Conferenza di servizi permanente, presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. La Conferenza è chiamata ad esprimersi per importi di lavori pari o superiori ad un milione di euro.

Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese e attività professionali degli under 30 (art. 61-bis)

La legge impegna il ministero dello Sviluppo economico, sentito il ministero dell'Economia, ad emanare un decreto che promuova l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età. L'obiettivo è sostenere l'avvio di attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

Superbonus e riunioni di condominio (art. 63)

Con una modifica all'articolo 119 del Dl Rilancio si stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi relativi al Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Vengono inoltre modificate le disposizioni di attuazione del Codice civile, consentendo che, anche dove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini «con le medesime formalità previste per la convocazione». Si tratta di una misura che, in tempi di Covid, serve a regolare le riunioni di condominio da remoto, andando così anche ad affrontare un ostacolo alla deliberazione di decisioni riguardo all'avvio di eventuali interventi incentivabili tramite il Superbonus.

Proroga antincendio per i condomìni (art. 63-bis)

Slitta a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza (prorogato al 31 gennaio 2021) il termine del 6 maggio 2020 che il decreto del ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 ha assegnato ai condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. La scadenza fa riferimento all'obbligo di attuazione di una serie di misure organizzativo-gestionali.

Tax credit alberghi al 65 per cento (art. 79)

Ne esce potenziato il tax credit per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive: il credito di imposta sale al 65 per cento e viene esteso agli agriturismi, ai campeggi e agli stabilimenti termali. La misura viene rifinanziata con 180 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Per approfondire:
• Dl Agosto: bonus alberghi elevato al 65% e rifinanziato fino al 2021

Superbonus esteso alle dimore storiche aperte al pubblico (art. 80)

Il superbonus al 110 per cento viene esteso anche alle dimore storiche (categoria A9) aperte al pubblico.

Fondo per la conservazione ed il restauro del patrimonio immobiliare storico e artistico (art. 80-bis)

È istituito nello stato di previsione del ministero per i Beni e le attività culturali un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.

Rinvio acconto imposte per contribuenti Isa e forfettari (art. 98)

Per i soggetti Isa (per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i forfettari, è stato rinviato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

di Mariagrazia Barletta

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