Superbonus: come rimediare in caso di ritardi o di errori

I chiarimenti anche sulla responsabilità in solido nella circolare delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare che si sofferma sulle ultime novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

La circolare, la n. 33/E del 6 ottobre 2022, fornisce in particolare chiarimenti sulla cessione dei crediti ai "correntisti" e contiene ulteriori precisazioni in merito agli "indici di diligenza", già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno. Soprattutto, si chiarisce cosa si intende per dolo o colpa grave.

Va ricordato, infatti, che per andare incontro alle richieste di sblocco dei crediti, arrivate anche dalle imprese e dai professionisti, con la legge Aiuti-bis è stata introdotta una modifica che per il Superbonus e per gli altri bonus, cosiddetti "minori", limita la responsabilità in solido del cessionario ai casi di concorso in violazione per dolo o colpa grave.

La circolare precisa anche che il correntista che acquista il credito «non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca-cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza».

Con l'occasione, la circolare, dà istruzioni anche per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

La circolare 33/E del 6 ottobre 2022

La circolare 33/E ripubblicata - errata corrige pag. 32

I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario

Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale.

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l'errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello - allegato alla circolare - a una casella Pec dedicata.

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