Dl Crediti, la documentazione che (se non c'è dolo) annulla la responsabilità solidale

Il Dl crediti, oltre a bloccare le cessioni e lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus e di altri bonus edilizi (si veda l'articolo del 16 febbraio), facendo salvi i soli lavori iniziati o assentiti prima della sua entrata in vigore, va a definire anche i paletti della responsabilità solidale nella quale può incorrere chi acquista i crediti nel caso i beneficiari abbiano usufruito dei bonus senza averne i requisiti.

Secondo il Dl, infatti, ferme le ipotesi di dolo, il possesso di una serie di documenti esclude la responsabilità solidale del cessionario. In più, le società, i professionisti e le partite Iva, ossia i soggetti diversi dai consumatori o utenti, che acquistano il credito da una banca di cui sono correntisti, dovrebbero essere al riparo dall'ipotesi di responsabilità solidale se si fanno rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione elencata nello stesso Dl crediti.

Una misura che ha valore esclusivamente per i crediti relativi ad interventi avviati o assentiti prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl Crediti), in quanto per il futuro, come detto, resterà in vita la sola possibilità di detrazione fiscale e non sarà possibile optare né per lo sconto in fattura né per la cessione del credito.

Il chiarimento relativo alla responsabilità solidale è stato apprezzato dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana. «Il decreto legge - scrive l'Abi - fornisce un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti rivenienti dai bonus edili e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta».

«In caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito, in possesso della documentazione che dimostra l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, a meno che ci sia dolo. Anche i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca non saranno responsabili in solido, se possiedono la documentazione necessaria e le attestazioni della banca. Comunque, il mancato possesso della documentazione non costituisce più una causa di responsabilità solidale per il cessionario che può dimostrare con ogni mezzo di aver agito con diligenza o della non gravità della negligenza», spiega ancora l'Abi che, però, in un comunicato condiviso con l'Ance, ha comunque chiesto una misura tempestiva che «consenta immediatamente alle banche di ampliare la propria capacità di acquisto» (per i dettagli si veda l'articolo dello scorso 17 febbraio).

Come si diceva, la documentazione che esclude la responsabilità in solido è elencata nel Dl crediti ed è la seguente:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal Dm Requisiti (Dm 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • un'attestazione rilasciata dai soggetti, come Poste o le banche (soggetti di cui all'art. 3 del Dlgs 231 del 2007) che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

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