Fotovoltaico: autorizzazione paesaggistica efficace in 45 giorni se non c'è diniego motivato

La tempistica confermata dal Dl Pnrr e dalla sua legge di conversione

di Mariagrazia Barletta

Per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici o altri manufatti fuori terra, l'autorizzazione paesaggistica va rilasciata entro 45  giorni. Se tale termine decorre senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. 

A stabilirlo è il Dl Pnrr diventato legge (art. 47). La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22 aprile (qui il testo coordinato). La nuova disposizione agisce sull'iter, già semplificato dal Dl Energia, per l'autorizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, di cui al Dlgs 28 del 2011 (art. 7-bis).

Come si diceva, il nuovo termine per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici e termici da installare sugli edifici o altri manufatti è di 45 giorni. Può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni se, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza manifesta, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di apportare modifiche al progetto di installazione.

È questa, dunque, la nuova scansione dei tempi per l'ottenimento del nulla osta, che - va ricordato -, in seguito alle semplificazioni apportate dal Dl Energia all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, resta obbligatorio se l'installazione avviene su immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quali: le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera b).

Resta l'obbligo anche per gli impianti che insistono su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c), a meno che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Se, però, i pannelli sono integrati e non visibili da spazi pubblici esterni o da punti panoramici, occorre comunque il nulla osta nel caso in cui i manti di copertura siano costituiti da materiali della tradizione locale.

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