Lavori di privati con prevalente finanziamento pubblico: l'Anac chiede il ripristino dei vecchi obblighi

di Mariagrazia Barletta

Ripristinare la vecchia disposizione, contenuta nel Dlgs 50 del 2016, che includeva nel suo ambito di applicazione i lavori al di sopra del milione di euro effettuati da privati, ma finanziati prevalentemente con risorse pubbliche. È quanto l'Anac chiede a Governo e Parlamento nell'atto di segnalazione del 18 ottobre 2023.

La segnalazione dell'opportunità di un intervento normativo nasce da un parere chiesto da un assessorato regionale rivoltosi all'Autorità per sapere se il nuovo Codice valesse anche per i lavori di restauro di un complesso ecclesiale di interesse culturale, storico e artistico nell'ambito di un finanziamento pubblico concesso a un soggetto privato.

Il nuovo Codice dei Contratti - rileva l'Anac - non contempla una disposizione sui lavori privati finanziati per oltre il 50% con risorse pubbliche, che era, invece, prevista dal Dlgs 50 del 2016. Secondo il vecchio Codice, infatti, le disposizioni in esso contenute dovevano applicarsi anche all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad un milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportassero lavori: di genio civile o per la realizzazione di ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, scuole, università ed edifici destinati a funzioni pubbliche. Inoltre il Codice 2016 si applicava anche ai servizi sopra soglia volti alla realizzazione di lavori privati con finanziamento pubblico oltre il 50%.

Il nuovo Codice non riprende queste due disposizioni previste dal Dlgs 50 del 2016. Vale, però, secondo l'Anac ciò che viene sancito dalla direttiva Ue. La direttiva 24/2014sugli appalti pubblici include, infatti, nel suo ambito di applicazione l'aggiudicazione dei contratti di appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'Iva, sia pari o superiore a 5.382.000 euro (5.538.000 euro dal 2024), nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile e di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi.

Dunque, le disposizioni della direttiva Ue secondo l'Anac valgono anche in Italia. Per quanto riguarda i lavori privati a prevalente finanziamento pubblico, di importo superiore alla soglia Ue, l'Anac ritiene possa procedersi all'applicazione diretta della norma comunitaria. Restano scoperti i lavori privati sopra il milione di euro e entro la soglia comunitaria, che il vecchio Codice attraeva nella sua sfera d'azione e di cui il nuovo Codice non si preoccupa.

«Escludere dall'ambito di applicazione del codice affidamenti di notevole valore economico (ad esempio al di sotto della soglia comunitaria, ma comunque al di sopra di una soglia minima, quale quella di un milione di euro in passato utilizzata) finanziati con risorse pubbliche, soltanto in ragione della natura privata del soggetto che li effettua, è una scelta che lungi dall'essere coerente con la razionalizzazione e la semplificazione proposte dal Codice», scrive l'Anac.

La mancata previsione di regolamentare gli appalti privati a prevalente finanziamento pubblico, secondo l'Authority è «in contrasto proprio con lo spirito del codice, dichiarato nella relazione illustrativa, volto a valorizzare l'obbligo di seguire la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del contratto, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura dell'ente che di volta in volta viene in considerazione in osservanza dei principi generali di legalità, trasparenza, pubblicità, concorrenza e imparzialità, applicabili anche agli affidamenti sotto-soglia».

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