Ricostruzione post-sisma: il superbonus resta al 110% ma scatta l'obbligo di polizza anti-catastrofe

Il nuovo onere introdotto dal Dl cosiddetto "salva spese"

di Mariagrazia Barletta

Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma spunta l'obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe.

Il nuovo obbligo è introdotto dal Dl cosiddetto "salva spese", ossia il decreto varato dal governo per salvare i lavori del superbonus, non terminati nel 2023, che con il 2024 scontano il décalage dell'aliquota. 

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Più nel dettaglio, la polizza è obbligatoria per le abitazioni danneggiate dai terremoti su cui, a partire dal  31 dicembre 2023, sono avviati interventi di efficientamento e di messa in sicurezza sismica che beneficiano del superbonus. La polizza va stipulata entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto della maxi-detrazione e deve coprire i «danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale».

Le caratteristiche delle polizze e le modalità attuative di questa nuova misura sono demandate a un decreto dei ministeri dell'Economia e del Made in Italy. Per l'emanazione di tale Dm, però, il "salva spese" non fissa alcuna data di scadenza.

Con il Dl varato a fine anno, inoltre, è arrivata anche una stretta per le demo-ricostruzioni in zone sismiche: a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 30 dicembre 2023, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

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