Anac: chi si è occupato della verifica della progettazione non può essere membro del Collegio consultivo tecnico

Lo afferma l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Chi ha avuto un ruolo «sostanzialmente incidente» nell'attività di verifica della progettazione di un'opera non può poi assumere l'incarico di componente del Collegio consultivo tecnico (Cct) per quella stessa opera. 

Lo afferma l'Anac, in una recente delibera, analizzando i contenuti delle linee guida sul Cct e le nuove disposizioni del Codice dei contratti. Secondo l'Anticorruzione, «appare evidente che se un soggetto abbia in precedenza contribuito a verificare un progetto non possa essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto».

Il caso analizzato fa riferimento ad un ingegnere che aveva fatto parte del team occupatosi della verifica della progettazione delle opere di laminazione del fiume Pescara, sottoscrivendo il rapporto di verifica sulla progettazione posta a base di gara e quello sulla progettazione svolta dall'appaltatore in seguito alle migliorie offerte in gara, occupandosi dei settori: «strutture, geodetica, generale».

Pur non essendo coordinatore del team, l'ingegnere in questione - afferma l'Anac - ha assunto la paternità del lavoro svolto. In seguito lo stesso ingegnere è stato nominato componente del Cct per conto dell'appaltatore, con richiesta da parte del Rup dell'acquisizione delle dichiarazioni dei componenti del collegio relative all'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità. Durante la fase di realizzazione, il Cct si è pronunciato su alcune riserve, alcune per l'andamento anomalo delle lavorazioni.

Per sciogliere il nodo della questione, l'Anac passa in rassegna la normativa e le linee guida del Mims, ricordando che il Cct è stato introdotto dal Dl 76 del 2020, poi modificato dal Dl 77 del 2010 e poi anche dal nuovo Codice dei contratti e dal suo Correttivo.

Secondo le linee guida sul Cct del 2022 «non può assumere l'incarico di componente del Cct chi: ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento».

Poi le linee guida sono state soppiantate dal Correttivo che però è ad esse allineato per quanto riguarda l'incompatibilità del componente del Cct, in più ha introdotto un significativo richiamo all'indipendenza di giudizio e di valutazione del Cct. «In sintesi - scrive l'Authority - può ritenersi che vi sia una sostanziale continuità normativa tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, l'ultima delle quali ha elevato le ipotesi di incompatibilità al rango di fonte primaria».

Le previsioni delle linee guida e del correttivo sembrano voler «evitare situazioni nelle quali il coinvolgimento in precedenti fasi del ciclo dell'affidamento possa incidere sullo svolgimento in modo obiettivo dei compiti affidati al Cct, e cioè sulla risoluzione delle dispute emerse in fase esecutiva, che potrebbero astrattamente riguardare compiti o prestazioni svolti dal medesimo soggetto in precedenza. In particolare, può ritenersi che la ratio della norma sia volta ad evitare che un soggetto che abbia svolto un ruolo determinante nella verifica della progettazione possa pronunciarsi su una disputa relativa alla progettazione stessa, eventualmente emersa in fase esecutiva».

«In sintesi - conclude l'Anac -, deve ritenersi che colui che abbia svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull'attività di verifica della progettazione di un'opera non possa poi assumere l'incarico di componente del Cct del relativo contratto. La rilevanza del ruolo svolto non può che essere valutata in concreto, rispetto alle effettive attività svolte dal soggetto, ma in ogni caso con un approccio prudenziale connaturato alla ratio essendi delle incompatibilità che giocoforza mirano ad evitare il verificarsi di situazioni astrattamente incidenti sul bene giuridico tutelato, e cioè l'oggettività dei giudizi cui è chiamato il Cct. Ed appare evidente che se un soggetto abbia in precedenza contribuito a verificare un progetto non possa essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto».

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