Cause di incompatibilità del collaudatore, l'Anac spiega quando ricorrono

Con la risposta ad una richiesta di parere, l'Anac torna ad analizzare le cause di incompatibilità che non consentono ad un professionista di essere nominato collaudatore di un'opera.

Il quesito riguarda un caso specifico: la possibilità di nominare, quale collaudatore di un'opera pubblica, un professionista già incaricato dell'attività di verifica di vulnerabilità sismica della stessa opera e che non abbia svolto alcun compito nella fase di progettazione e di direzione dei lavori in relazione al medesimo contratto.

Riguardo al quesito, la risposta dell'Anticorruzione è netta: non è possibile. L'aver svolto la verifica di vulnerabilità sismica dell'opera pubblica che sarà oggetto di collaudo rientra - secondo l'Authority - nelle cause di incompatibilità del collaudatore. L'Anac passa in rassegna la normativa, facendo riferimento alle disposizioni del Dlgs 50 del 2016 utilizzate dalla stazione appaltante nel caso specifico analizzato nel parere. Disposizioni che sono trasposte fedelmente nel nuovo Codice dei Contratti (Dlgs 36 del 2023) e, dunque, il parere ha piena validità anche in riferimento alle attuali norme.

I collaudatori devono innanzitutto «possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità». Inoltre, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità «a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare».

Dunque, le norme richiamate richiedono all'amministrazione aggiudicatrice di svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche ai profili di incompatibilità, come indicati dal Codice, che garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.

L'Anac aggiunge che la valutazione sulla sussistenza dei profili di incompatibilità deve essere svolta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell'amministrazione o nell'ufficio di appartenenza del medesimo.

La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, in concreto, se il professionista individuato abbia effettivamente svolto attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare in relazione all'appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.

Resta fermo, in ogni caso, che la nomina del collaudatore è un'attività rimessa all'esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, insieme alla valutazione dell'idoneità professionale del tecnico incaricato.

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