Obbligo Bim anche per completare un'opera incompiuta

Il servizio giuridico del Mit pubblica un nuovo gruppo di risposte ai dubbi dei Rup, chiarendo, in un altro parere, anche che in caso di mero adeguamento prezzi al collaudatore non spetta un compenso aggiuntivo

di Mariagrazia Barletta

Per il completamento di un'opera rimasta incompiuta scatta l'obbligo di Bim se il valore dei lavori da realizzare per ultimarla superano la soglia dei due milioni di euro. A chiarirlo è il servizio giuridico del Ministero dei trasporti di assistenza alle stazioni appaltanti.

In particolare, la stazione appaltante ha chiesto al Mit se, al fine di appaltare il completamento di un'opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) fosse necessario ricorrere al Building information modeling. considerando che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell'opera è superiore a 2 milioni di euro. Nel caso specifico vi è la necessità di adeguare il progetto originario al nuovo Codice degli appalti per porlo a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato.

Da qui la domanda al Mit: Bisogna prevedere un progetto in Bim per il completamento? La risposta del Mit è affermativa e ricorda le regole introdotte dal nuovo Codice e modificate dal Correttivo. 

L'uso del Bim - in seguito all'entrata in vigore del Correttivo - è  obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro.

Per la soglia di 2 milioni si fa riferimento alla «stima parametrica del valore del progetto». Per i lavori su edifici vincolati in quanto beni culturali, l'obbligo del Bim, a partire dal 1° gennaio 2025, scatta per importi superiori alla soglia comunitaria, pari a 5 milioni e 538mila euro.

 Unica deroga prevista - ricorda il Mit, rispondendo al quesito esaminato - è il caso dei lavori manutentivi (ordinaria e straordinaria manutenzione) a meno che non vi fosse già una progettazione in Bim.

Un'altra risposta di interesse appena pubblicata riguarda i compensi del collaudatore. Più nel dettaglio, viene chiesto al Mit se il servizio tecnico di collaudo statico e tecnico- amministrativo in corso d'opera per lavori soggetti ad adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 senza ulteriori lavorazioni, ha diritto all'adeguamento del relativo compenso a seguito dell'incremento del valore dell'opera in questione. La risposta, in questo caso, è negativa, «il mero adeguamento dei prezzi - scrive il Mit - non incide sui corrispettivi del collaudatore».

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