Requisiti Stp [società tra professionisti] alleggeriti

Confprofessioni: serve azione armonica per incentivarne la costituzione

Plaude al recepimento della segnalazione dell'Agcm sulle società tra professionisti all'interno del Ddl 2025 per il mercato e la concorrenza Confprofessioni, mettendo anche in evidenza quanto ci sia ancora da fare per sostenere il modello aggregativo e accrescere la competitività dei professionisti.

Il presidente, Andrea Dili è stato ascoltato in commissione Industria del Senato per un parere sui contenuti del Ddl 2025 sul mercato e la concorrenza. Il presidente di Confprofessioni si è soffermato sull'articolo 9 che pone una pietra tombale sulle interpretazioni contrastanti date da Ordini e Collegi professionali sui requisiti per l'iscrizione all'albo speciale delle Stp.

L'articolo 9, infatti, recependo una segnalazione dell'Agcm, propone la modifica dei requisiti - previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - per la costituzione e iscrizione di società tra professionisti (Stp) nella sezione speciale del relativo albo professionale. Più nel dettaglio, afferma che ai fini della costituzione di una Stp i due requisiti per la costituzione di una società tra professionisti (Stp): «numero di soci professionisti» e «partecipazione al capitale sociale dei professionisti tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci» non vanno soddisfatti entrambi, ma basta che ne sia verificato uno (si veda l'articolo dello scorso 25 luglio).

«Condividiamo la norma in commento - si legge nella memoria depositata da Confprofessioni -, che si muove in una direzione strategicamente valida, bilanciando due esigenze fondamentali: la gestione professionale e il reperimento di capitali. Infatti, pur considerando importante che la governace della Stp resti saldamente in mano ai soci liberi professionisti riteniamo, tuttavia, che limitare la partecipazione patrimoniale dei soci finanziatori renderebbe la loro presenza priva di senso e in ultima analisi svantaggiosa».

«Il ruolo dei soci non professionisti è proprio quello di apportare le risorse finanziarie (e le competenze manageriali) necessarie, laddove manchino o siano insufficienti. Pertanto, al fine di tenere insieme due esigenze - governance in capo ai professionisti e possibilità di reperire risorse finanziarie stabili per il sodalizio - la scelta di limitare il voto esercitato in assemblea dai soci finanziatori a un massimo di un terzo, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione sociale, appare il corretto compromesso», afferma ancora Confprofessioni.

Però, la modifica non basta: secondo Confprofessioni: l'intervento puntuale sulle Stp va coordinato con i «processi di riforma, avviati mediante i recentissimi disegni di legge delega, che mirano a rivedere e aggiornare le forme di esercizio e aggregazione professionale in un'ottica di modernizzazione e maggiore competitività» (sulla riforma degli ordinamenti professionali si veda l'articolo del 10 settembre).

Confprofessioni segnala anche un'azione del legislatore «disarmonica» rispetto alle Stp: «Da un lato il Governo è intervenuto molto positivamente eliminando alcuni ostacoli alla costituzione di Stp, mediante l'introduzione, con il c.d. decreto "Irpef-Ires" (d.lgs. 192/2024), del principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Una misura da noi sempre auspicata che ha lanciato un segnale importante al mondo professionale promuovendo il "modello aggregativo"».

«Dall'altro, tuttavia, le Stp sono state penalizzate rispetto ad altri modelli societari equiparabili, in quanto gli è stato sostanzialmente precluso l'accesso al principale strumento di compliance fiscale messo in campo da Governo in questa legislatura. Facciamo riferimento al Concordato preventivo biennale e alla norma, recentemente introdotta dal d. lgs. 81/2025, che ha previsto ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Cpb (art. 9) escludendo, di fatto, i professionisti che esercitano la propria attività in forma aggregata».

Nella memoria viene anche segnalato «il nodo della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano in Stp in forma di società di capitali o cooperativa (non per tutte le Casse). La doppia fatturazione delle medesime prestazioni professionali (prima in capo alla Stp nei confronti del cliente, poi in capo al socio professionista nei confronti della Stp), infatti, duplica il contributo integrativo dovuto dal professionista, imputato sia sulle fatture emesse dalla Stp nei confronti del cliente finale, che su quelle del socio professionista nei confronti della Stp».

Infine Confprofessioni auspica «un sostegno alle aggregazioni attraverso l'implementazione di forme di incentivazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: