Requisiti per la costituzione delle società tra professionisti alleggeriti dalla legge annuale per la concorrenza 2025

Recepita la segnalazione dell'Agcm per porre una pietra tombale sulle diverse interpretazioni date da Ordini e Collegi professionali ai fini dell'iscrizione all'albo speciale

di Mariagrazia Barletta

I due requisiti per la costituzione di una società tra professionisti (Stp): «numero di soci professionisti» e «partecipazione al capitale sociale dei professionisti tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci» non vanno soddisfatti entrambi, ma basta che ne sia verificato uno.

A mettere una pietra tombale sulle interpretazioni contrastanti date da Ordini e Collegi professionali sui requisiti per l'iscrizione all'albo speciale delle Stp è la legge 2025 per il mercato e la concorrenza ora all'esame del Parlamento. Recependo una segnalazione dell'Agcm, il disegno di legge propone la modifica dei requisiti - previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - per la costituzione e iscrizione di società tra professionisti (Stp) nella sezione speciale del relativo albo professionale.

Nonostante la segnalazione dell'Agcm, il governo - nella relazione che accompagna il Ddl - rileva interpretazioni divergenti da parte di Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali in relazione ai requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di Stp (maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale).

«Taluni Ordini professionali - si legge nella relazione - adottano un'interpretazione in base alla quale i due requisiti di partecipazione alla Stp devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società; altri Ordini professionali propongono, invece, una interpretazione secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti».

Secondo l'Agcm l'interpretazione più restrittiva «riduce l'efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione».

Al fine, quindi, di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e per risolvere questioni che hanno anche generato un diffuso contezioso di carattere interpretativo, il Ddl  per la concorrenza chiarisce che i due requisiti di partecipazione, ossia il numero dei soci professionisti, da un lato, e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti che deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, dall'altro, non devono ricorrere cumulativamente ma alternativamente.

«Viene dunque esclusa - spiega il governo nella relazione - la necessità di cumulo dei due menzionati requisiti partecipativi che ha determinato ingiustificate limitazioni della concorrenza, ostacolando la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, ferma restando l'esigenza di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della società e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia comunque mantenuto in capo ai soci professionisti». 

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