Quale trattamento fiscale per i premi dei concorsi di progettazione?

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

di Mariagrazia Barletta

I premi corrisposti al termine di un concorso di progettazione ai primi classificati servono a compensare una prestazione intellettuale che il professionista svolge a favore della stazione appaltante e come tali ricadono nel campo di applicazione dell'Iva che va, dunque, inserita in fattura (se non si è in regime forfettario). Ma ci sono eccezioni.

Si apprende questo dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello presentato dal ministero dell'Istruzione in cerca di delucidazioni per il pagamento dei premi ad uno dei professionisti classificatosi ai primi posti nel concorso per le scuole innovative da finanziare tramite le risorse del Pnrr.

Qual è il trattamento fiscale da applicare se la persona da premiare, iscritta all'albo, non ha partita Iva e non svolge attività professionale abituale? Su questa domanda più specifica si sofferma l'amministrazione finanziaria. 

Il testo unico delle imposte sui redditi prevede l'assoggettamento all'Imposta sul valore aggiunto (Iva) delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esercenti attività d'impresa o arte e professione. E, l'esercizio di arti e professioni si concretizza quando viene svolta una attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità, a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi percepiti.

Dunque, per essere assoggetta a Iva, l'attività professionale deve avere carattere di abitualità e dunque non essere di natura occasionale. Lo dice la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2020, n. 41/E: «In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo».

Nel caso esaminato del professionista privo di partita Iva, che svolge un lavoro da dipendente all'estero, secondo l'Agenzia delle Entrate non c'è il requisito dell'abitualità. Dunque niente fattura e niente Iva per il professionista.

Nel caso specifico, risiedendo il professionista all'estero, va applicata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Una maggiorazione rispetto alla consuetudinaria ritenuta del 20% prevista sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti in Italia.

Risposta all'interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

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