È stato approvato alla Camera in via definitiva, diventando legge il decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La legge, attesa in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore, introduce l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere: la tessera con i dati di riconoscimento del lavoratore dovrà avere un codice univoco anticontraffazione e contenere informazioni anche sulla data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Introdotto per garantire una maggiore tutela della sicurezza sul lavoro, trasparenza e legalità nei cantieri, avrà anche una versione digitale interoperabile con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Un decreto dei ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture dovrà individuare le modalità di attuazione del badge digitale, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera.
Arrivano modifiche anche sul fronte della cosiddetta patente a crediti. In particolare, viene raddoppiata, passando da 6mila a 12mila euro, la sanzione amministrativa minima da applicare alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza la patente a crediti. Dunque, la sanzione è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12mila euro. Le nuove norme intervengono anche sulle regole per la decurtazione dei punti della patente a crediti. In particolare, nel caso un'impresa impieghi lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la decurtazione - per gli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026 - è di 5 crediti e avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Le risultanze di tali verbali sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. Il provvedimento dà 60 giorni di tempo (computati dall'entrata in vigore del Dl) al ministero del Lavoro per adottare un Dm che estenda ad altri ambiti di attività l'istituto della "patente".
Una piccola novità riguarda anche la notifica preliminare che va trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto (solo per i lavori privati). Con la nuova legge questa dovrà specificare tra le imprese già scelte quelle che eventualmente lavorano in subappalto.
Alcune modifiche al Tu sulla Sicurezza (Dlgs 81 del 2008) riguardano anche le misure anticaduta per le scale verticali o inclinate più di 75 gradi di altezza superiore a 5 metri. Per tali tipologie di scale, non viene più imposta la gabbia come misura prioritaria: sarà la valutazione del rischio a decidere quale sistema di protezione sia meglio adottare scegliendo tra i sistemi di protezione individuale per le cadute dall'alto (sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e di posizionamento mediante funi o sistemi di arresto caduta) e le gabbie di sicurezza. Nessuna modifica per i requisiti che la norma individua per la gabbia: pioli a una distanza minima di 15 centimetri dalla parete; maglie di ampiezza tale da impedire la caduta verso l'esterno e distanza massima di 60 cm tra la parete della gabbia e i pioli. Viene meno la previsione secondo cui la gabbia avrebbe dovuto iniziare a partire da 2,5 m dal pavimento o dal ripiano. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026.
Il provvedimento riscrive anche l'articolo 115 del Tu sulla Sicurezza dedicato ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Resta fermo il concetto secondo cui nei lavori in quota la protezione collettiva deve essere sempre privilegiata. Il nuovo testo precisa che bisogna dare priorità a parapetti e reti di sicurezza. Quando non è possibile utilizzare dispositivi di protezione collettiva vanno scelti quelli individuali. Ora la norma non contiene più l'elenco dei sistemi di protezione individuale da combinare per proteggere il lavoratore, ma individua quattro gruppi di sistemi: di trattenuta; di posizionamento sul lavoro, di accesso e di posizionamento mediante funi e di arresto caduta.
I primi tre sono da preferire e da individuare prioritariamente rispetto ai sistemi di arresto della caduta. I sistemi, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. I sistemi di posizionamento tramite funi vanno impiegati soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza. Restano fermi gli obblighi dei datori di lavoro per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116 (non modificato) che descrive le caratteristiche della fune di sicurezza e della fune di lavoro, dei sistemi di aggancio delle attrezzature degli operai, i contenuti del programma dei lavori da tenere sempre disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza, nonché la formazione da impartire ai lavoratori.
Novità anche sul fronte dei controlli prioritari dell'Inl nell'ambito dei subappalti. Più nel dettaglio, nell'ambito dei controlli delle liste di conformità, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'organizzare gli accertamenti ispettivi, deve dare priorità ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Il riferimento è ai controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi, che l'Inl svolge rilasciando un attestato nel caso non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso, il datore di lavoro viene iscritto in una lista di "virtuosi" presso l'Inl ed è considerato a basso rischio di irregolarità. A quel punto, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità Inl, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.
Il testo approvato alla Camera
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