È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 20 settembre il decreto del ministero del Lavoro (n. 132 del 2024) che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri. Si tratta della cosiddetta "patente a crediti" introdotta lo scorso marzo dal Dl Pnrr e che sarà in vigore - come il Dm appena pubblicato - dal 1° ottobre 2024.
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il criterio di funzionamento è quello della patente di guida: si parte da un punteggio iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti (si può arrivare fino a 100) - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
La "patente a punti" - va ricordato - non è obbligatoria per per chi effettua prestazioni di natura intellettuale. Sono, ad esempio, esclusi gli architetti e gli ingegneri, impegnati nel cantiere come direttori dei lavori o come coordinatori della sicurezza.
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Autocertificazione per i requisiti
La domanda andrà inviata, tramite un apposito portale, all'Ispettorato nazionale del lavoro. I requisiti vengono autocertificati. La patente viene revocata nel di caso di dichiarazione non veritiera accertata in sede di controllo post-rilascio. Scatta la revoca anche se la falsa dichiarazione riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento della patente.
I requisiti richiesti sono i seguenti: iscrizione alla camera di commercio, possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), del Durf (Documento unico di regolarità fiscale) e del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Inoltre, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti devono essere in regola con gli obblighi formativi stabiliti dal "Tu" sulla Sicurezza (art. 37). Anche il lavoratore autonomo deve aver rispettato gli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81 del 2008. Inoltre, deve essere stato designato l'Rspp, se previsto dalla legge.
Obblighi di informazione
Trasmessa la domanda, bisogna informare dell'invio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
Contenuti della patente
Il Dm Lavoro indica quali informazioni il portale potrà rendere disponibili. Per ciascuna patente saranno disponibili: i dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare; i dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; la data di rilascio e numero; il punteggio attribuito al momento del rilascio; il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione; gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Serve un provvedimento dell'Inl e parere del Garante della privacy
Per l'operatività della patente a punti serve anche un provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che individui le modalità da seguire per mostrare le informazioni della patente ai diversi soggetti interessati, compresi i coordinatori per la sicurezza.
Caso di infortunio con morte o inabilità permanente
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. In caso di infortunio che ha causato la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro o ad un suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, a mano che l'Ispettorato non ritenga di adottare tale provvedimento, ma deve dare una adeguata motivazione.
Se l'infortunio è causa di inabilità permanente del lavoratore o di un'irreversibile menomazione e se è imputabile al datore di lavoro o ad suo delegato oppure al dirigente, a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata «se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale».
Come incrementare i crediti
Il Dm Lavoro indica come incrementare i crediti. Questi possono crescere; in base all'anzianità di iscrizione alla camera di commercio (fino a 10 crediti); per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (un credito per ciascun biennio fino a un massimo di 20 punti).
Possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un sistema di gestione conforme alla Uni En Iso 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da Accredia o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento Iaf Mla;
2) asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme al "Tu" Sicurezza, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato.Regioni;
4) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale
5) adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
6) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o Rls;
7) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/ formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell'organico aziendale;
2) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
3) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio nazionale;
4) formazione linguistica per lavoratori stranieri;
5) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
6) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
8) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo rinnovo Ccnl Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
Decurtazione dei punti
Va ricordato che l'allegato I-bis del Dlgs 81 specifica quali violazioni comportano il taglio dei punti e per ciascuna di esse quanti punti vengono decurtati. Sono ben 29 le voci dell'elenco. Ad esempio, l'omessa elaborazione del Dvr "costa" cinque punti; tre l'omessa elaborazione del piano di emergenza e altrettanti punti si perdono per la mancanza di protezioni verso il vuoto. L'infortunio mortale di un lavoratore dipendente, a seguito della violazione di norme preventive, comporta una sottrazione di 20 punti. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'apposito allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
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