Confermato l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere. Modifiche per la patente a crediti, con un inasprimento delle sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri pur essendone sprovvisti. Modifiche al Tu della Sicurezza (Dlgs 81 del 2008) per le scale verticali permanenti e per i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.
Sono le più importanti novità contenute nel Dl Sicurezza che mercoledì 10 dicembre ha ottenuto il via libera in Aula al Senato, ora il testo passa alla Camera per un passaggio veloce che probabilmente non darà spazio a correzioni (il testo va convertito entro il 30 dicembre).
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Badge digitale di cantiere obbligatorio
Viene confermato l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere: la tessera con i dati di riconoscimento del lavoratore dovrà avere un codice univoco anticontraffazione e contenere informazioni anche sulla data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Avrà anche una versione digitale interoperabile con il Sistema informativo per l'inclusione social e lavorativa.
Il badge digitale dovrebbe garantire maggiore tutela della sicurezza sul lavoro, trasparenza e legalità nei cantieri; è stato già sperimentato con la ricostruzione del Centro Italia (avviato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 216 del 2024) e poi anche a Roma per i lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro, grazie al protocollo firmato lo scorso agosto tra Prefettura, Roma Capitale, Città Metropolitana, organizzazioni sindacali e datoriali di settore, Cassa edile e Edilcassa del Lazio.
Va ricordato che il Dlgs 81 del 2008 già prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8). Inoltre, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (art. 20 comma 3).
Un decreto dei ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture dovrà individuare le modalità di attuazione del badge digitale, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera.
Modifiche alla patente a crediti
Viene raddoppiata, passando da 6mila a 12mila euro la sanzione amministrativa minima da applicare alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza la patente a crediti. Dunque, la sanzione è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12mila euro.
Le nuove norme intervengono anche sulle regole per la decurtazione dei punti della cosiddetta patente a crediti. In particolare, nel caso un'impresa impieghi lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la decurtazione - per gli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026 - è di 5 crediti e avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Le risultanze di tali verbali sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Il provvedimento dà 60 giorni di tempo (computati dall'entrata in vigore del Dl) al ministero del Lavoro per adottare un Dm che estenda ad altri ambiti di attività l'istituto della patente a crediti.
Contenuti della notifica preliminare
La notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori trasmette, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto (solo per i lavori privati) dovrà specificare tra le imprese già scelte quelle che eventualmente lavorano in subappalto.
Scale verticali permanenti
Il provvedimento va a modificare anche l'articolo 113 del Tu sulla sicurezza. Il decreto andato in vigore aveva previsto che le misure di sicurezza anticaduta dovessero applicarsi alle scale verticali o inclinate più di 75 gradi di altezza superiore a due metri, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso. Aveva così esteso il campo di applicazione delle misure anti-caduta, che prima dell'entrata in vigore del Dl regolavano le scale a pioli di altezza superiore a cinque metri. Nel passaggio al Senato, si è fatto un passo indietro e si è previsto che le misure di sicurezza si applichino - come prima del Dl, alle scale di altezza superiore a 5 metri.
Per tali tipologie di scale, non viene più imposta la gabbia come misura prioritaria: sarà la valutazione del rischio a decidere quale sistema di protezione sia meglio adottare scegliendo tra i sistemi di protezione individuale per le cadute dall'alto (sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e di posizionamento mediante funi o sistemi di arresto caduta) e le gabbie di sicurezza. Nessuna modifica per i requisiti che la norma individua per la gabbia: pioli a una distanza minima di 15 centimetri dalla parete; maglie di ampiezza tale da impedire la caduta verso l'esterno e distanza massima di 60 cm tra la parete della gabbia e i pioli. Viene meno la previsione secondo cui la gabbia avrebbe dovuto iniziare a partire da 2,5 m dal pavimento o dal ripiano.
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Il provvedimento riscrive anche l'articolo 115 del Tu sulla Sicurezza dedicato ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Resta fermo il concetto secondo cui nei lavori in quota la protezione collettiva deve essere sempre privilegiata. Il nuovo testo precisa che bisogna dare priorità a parapetti e reti di sicurezza. Quando non è possibile utilizzare dispositivi di protezione collettiva vanno scelti quelli individuali.
Ora la norma non contiene più l'elenco dei sistemi di protezione individuale da combinare per proteggere il lavoratore, ma individua quattro gruppi di sistemi: di trattenuta; di posizionamento sul lavoro, di accesso e di posizionamento mediante funi e di arresto caduta. I primi tre sono da preferire e da individuare prioritariamente rispetto ai sistemi di arresto della caduta.
I sistemi, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. I sistemi di posizionamento tramite funi vanno impiegati soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza.
Restano fermi gli obblighi dei datori di lavoro per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116 (non modificato) che descrive le caratteristiche della fune di sicurezza e della fune di lavoro, dei sistemi di aggancio delle attrezzature degli operai, i contenuti del programma dei lavori da tenere sempre disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza, nonché la formazione da impartire ai lavoratori.
Controlli prioritari dell'Inl nell'ambito dei subappalti
Nell'ambito dei controlli delle liste di conformità, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'organizzare gli accertamenti ispettivi, deve dare priorità ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Il riferimento è ai controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi, che l'Inl svolge rilasciando un attestato nel caso non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso, il datore di lavoro viene iscritto in una lista di "virtuosi" presso l'Inl ed è considerato a basso rischio di irregolarità.
A quel punto, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità Inl, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.
di Mariagrazia Barletta
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