Resta anche per il 2026 la possibilità di beneficiare del bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come viene ricordato nella guida al bonus per le ristrutturazioni pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nella versione aggiornata all'ultima legge di Bilancio.
La detrazione per il 2026 è del 50% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96mila euro), per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 36% per le abitazioni che non sono "prime case".
Anche il bonus per le barriere architettoniche deve, però, fare i conti con le misure della legge di Bilancio 2024 che, per redditi superiori a 75mila euro, ha fissato un tetto alle detrazioni, pari a 7mila euro per redditi entro i 100mila euro e 4mila per redditi superiori, incrementabili fino al doppio in base al numero di figli a carico e alla presenza di eventuali figli con disabilità.
Per approfondire:
• Guida ai bonus edilizi 2026 (al 36 e 50%)
Il bonus "barriere" spetta per due tipologie di intervento:
- per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi.
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori. La guida delle Entrate ne elenca alcuni, quali: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale e ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
«La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori», viene ricordato nella guida.
Per accedere all'agevolazione gli interventi devono rispondere alle caratteristiche previste dal Dm 236 del 1989. Sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria se effettuati sulle parti comuni degli edifici o straordinaria.
«La detrazione delle spese sostenute per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione - viene ancora spiegato nella guida -, spetta unicamente per quelle effettuate per la realizzazione degli interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna».
«Pertanto, a titolo di esempio - chiarisce l'Agenzia delle Entrate -, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%».
L'amministrazione finanziaria, rimandando ad una risoluzione del 2008, ricorda anche che «nell'ambito degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, i costi di installazione di un ascensore in un condominio sono detraibili anche quando i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune».
Non è stata, invece, prorogata la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Tale detrazione vale per le spese effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.
La guida alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie
(aggiornata a febbraio 2026)
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