Guida ai bonus edilizi 2026 (al 36 e 50%)

A definire le detrazioni edilizie è la legge di Bilancio

di Mariagrazia Barletta

Nel 2026 i bonus casa si attestano tutti al 50% per le prime case e al 36% per le abitazioni non principali. A definire le detrazioni edilizie per il prossimo anno è la legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio.

Bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni è mantenuto al 50% per il 2026 per le prime case e al 36% per le seconde case, poi scenderà al 36% per le abitazioni principali e al 30% negli altri casi. Si applica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e si applica anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali. Le stesse aliquote valgono anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione spetta per spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, di manutenzione ordinaria.  

La detrazione spetta anche per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

Tra i lavori incentivati figurano anche: misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio: l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, l'installazione di porte blindate o rinforzate o tapparelle metalliche con bloccaggi, etc..); interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico, installazione di rinnovabili; bonifica dall'amianto; esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, opere per la bonifica dall'amianto; gli interventi, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e - come per gli altri bonus casa - non c'è la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito

Per i contribuenti con reddito superiore a 75mila euro - nel caso delle detrazioni per le ristrutturazioni, ma anche per gli altri bonus edilizi - valgono i limiti introdotti dalla legge di Bilancio dello scorso anno che fissano un tetto alle detrazioni, pari a 7mila euro per redditi entro i 100mila euro e 4mila per redditi superiori, incrementabili in base al numero di figli a carico e alla presenza di eventuali figli con disabilità.

Ecobonus

L'ecobonus nel 2026 è fissato al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case, per poi scendere rispettivamente al 36 e al 30% nel 2027. Tali aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

Resta ferma l'abolizione degli incentivi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (qui l'articolo per approfondire).  Va ricordato che le caldaie alimentate a combustibili fossili sono quelle che bruciano fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio. Per caldaia unica si intende quella non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato.

Continuano a beneficiare degli incentivi i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, e i generatori a biomassa. Rientrano nell'agevolazione anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Le detrazioni spettano anche per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Sono agevolati anche: l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di finestre comprensive di infissi; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (non a gas) con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione delle abitazioni.

La detrazione massima varia a seconda degli interventi.

Sismabonus

Le misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica beneficiano per il 2026 del sismabonus al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case, a prescindere dal passaggio di classi. Tali percentuali scendono rispettivamente al 36 e al 30% nel 2027.

L'ammontare massimo di spesa è pari a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Bonus mobili

Il bonus mobili resta in vigore anche nel 2026. L'aliquota è al 50% e si calcola su una spesa massima di 5mila euro.

Dunque, per tutto il 2026, applicando l'incentivo fiscale si potrà totalizzare al massimo un beneficio pari a 2.500 euro (50% del tetto di 5mila euro). La detrazione non cambia né nelle aliquote né nella sostanza: va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e continua ad essere applicata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla "A" per i forni, alla "E" per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, e alla "F" per i frigoriferi e i congelatori.

L'agevolazione resta legata ai lavori che beneficiano del bonus per le ristrutturazioni edilizie (elencati all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi) e di conseguenza anche a quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Per beneficiare dello sgravio, vi è un'altra condizione da rispettare: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).  

Per beneficiare dello sgravio, sia i mobili che gli elettrodomestici devono essere nuovi. Rientrano tra i mobili soggetti alla detrazione, ad esempio: i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione. 

È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e di altri complementi di arredo. Rientrano nei grandi elettrodomestici agevolabili, per esempio: i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le lavasciuga e le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi per la cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde, le piastre riscaldanti elettriche, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici, gli apparecchi per il condizionamento.  Rientrano nell'agevolazione anche gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

«La detrazione - precisa l'Agenzia delle Entrate - spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente»

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