Appalti di importo superiore al milione, il direttore dei lavori non può essere anche coordinatore della sicurezza

La sentenza del Tar Puglia: il cumulo delle due funzioni violerebbe l'articolo 114 del Codice degli Appalti

Nei contratti di importo superiore al milione di euro, il direttore dei lavori non può svolgere anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. È quanto afferma in una recente pronuncia (n. 85 del 2026) il Tar Puglia-Bari.

Il Tribunale amministrativo pugliese ha preso in esame il caso di un ricorso di un raggruppamento posizionatosi al secondo posto in una gara per servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di un asilo nido a Trani, di importo lavori pari a 1 milione e 200mila euro.

Punto dolente: il raggruppamento primo classificato aveva indicato un ingegnere dello studio alla guida del Rtp come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Dall'esame degli atti risulta - si legge nella sentenza - che i rappresentanti legali di ognuno degli operatori economici riuniti nel raggruppamento aggiudicatario hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno, indicando un unico professionista incaricato delle prestazioni specialistiche, accompagnata da una tavola sinottica che mostra con chiarezza che l'ingegnere dello studio mandatario cumula su di sé la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Analoga indicazione è contenuta anche nell'offerta tecnica.

Secondo i giudici del Tar, il cumulo delle due funzioni violerebbe l'articolo 114, comma 4 del Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023), secondo cui: «Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione».

Secondo il Tar, «l'applicazione dei consueti canoni ermeneutici - in particolare, il ricorso al criterio logico - autorizza l'interprete a ritenere che nell'ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro - come nella specie, il cumulo delle due funzioni sia senz'altro vietato».

«Da tanto discende - si legge ancora nella pronuncia - che, per una gara come quella di specie, espressamente volta all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e Cse, sancito dall'art.114, co. 4, cit., avrebbe imposto, già al momento della valutazione dell'offerta tecnica - di cui l'indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante - alla Stazione Appaltante di escludere il Rtp aggiudicatario».

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