Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ossia per importi superiori a 140mila euro, il disciplinare deve necessariamente prevedere un punteggio premiale per gli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs 198 del 2006).
Ad affermarlo è l'Anac nella delibera 106 del 2026, con cui ha analizzato alcune criticità relativa ad una gara, suddivisa in due lotti, per l'affidamento della direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si trattava, più nel dettaglio, di una gara da aggiudicare mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea.
L'Anac ha rilevato alcune criticità, tra cui la mancata previsione di un punteggio premiale riservato ai concorrenti in possesso della certificazione di parità di genere. Più nel dettaglio l'Anticorruzione ha constatato l'illegittimità del disciplinare di gara nella misura in cui non è stato previsto alcun punteggio premiale connesso al possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Questo in violazione del Codice dei contratti (Dlgs 36 del 2023).
La stazione appaltante, in sede di controdeduzioni, ha in primo luogo asserito la natura meramente formale dell'omissione, per poi specificare che gli aggiudicatari di entrambi i lotti sono comunque in possesso della certificazione attestante l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, sottolineando dunque come l'omissione contestata non abbia in concreto alterato la par condicio degli offerenti, anche considerate l'urgenza dell'affidamento (trattandosi di risorse del Pnrr) e la proporzionalità e pertinenza dei criteri di aggiudicazione richiesti.
In via preliminare - afferma l'Anac -, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale e i precedenti documenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, la lex specialis di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere. Tale comma prevede che, «al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Riprendendo una pronuncia del Tar Trentino-Alto Adige - Bolzano, la delibera ricorda che l'obiettivo della misura del Codice è premiare il concorrente che ha già posto in atto le misure concrete per conseguire la parità di genere. In conformità a tale indirizzo, l'Anac ricorda anche che il par. 18.1 del bando tipo n. 1 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee, approvato con la delibera n. 365 del 16 settembre 2025, richiede alle stazioni appaltanti di individuare «il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere».
E, per maggiore attinenza rispetto alla procedura analizzata, l'Authority osserva inoltre che la medesima previsione è poi contenuta nel bando tipo n. 2 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
In conclusione - afferma la delibera - deve ritenersi che la lex specialis di gara non sia conforme all'art. 108 co. 7 del codice, nella parte in cui non prevede tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
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