Dal 3 agosto i titoli edilizi dovranno tener conto dei nuovi e più stringenti obblighi di integrazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. Le percentuali di consumi da coprire tramite impianti Fer è stata, infatti, modificata dal Dlgs che ha recepito la direttiva Red III, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 4 febbraio 2026.
Le nuove regole si applicano ai titoli edilizi presentati 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, ossia dal 3 agosto. Se non viene rispettato l'obbligo di integrazione il titolo edilizio non può essere rilasciato, a meno che il professionista non dimostri l'impossibilità tecnica ed economica di ottemperare alle nuove regole dandone conto nella relazione ex legge 10.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, ossia per interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell'edificio e prevedono anche la ristrutturazione dell'impianto termico, va coperto tramite impianti a Fer il 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e il 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia per gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda e possono prevedere la ristrutturazione dell'impianto termico, la quota Fer da raggiungere per la climatizzazione estiva e invernale è del 15%. La stessa percentuale va soddisfatta anche per i soli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico. Per ristrutturazione si intende «l'insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore» (la definizione è quella del Dm requisiti minimi).
Le percentuali sopra descritte vanno riferite a interventi su immobili di proprietà privata e vanno maggiorate di 5 punti per quelli insistenti su immobili pubblici.
In caso di nuova costruzione la quota Fer resta al 60% per i fabbricati privati e al 65% per quelli pubblici. In tutti i casi (ristrutturazioni e nuove costruzioni) c'è da rispettare la potenza elettrica minima, la cui formula per il calcolo resta invariata.
L'obbligo di coprire i consumi tramite Fer può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III del Dlgs 199 del 2021. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative di tale disposizione.
Le nuove regole non si applicano se si dimostra che l'intervento non è tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. L'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.
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