Equo compenso, ribasso totale del 35%, solo con giustificazioni credibili, precise e documentate

Un'altra sentenza del Tar Campania spiega che il ribasso della quota del 35% non può verificarsi se comporta l'erosione di quella fissa

di Mariagrazia Barletta

Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria la quota variabile del 35% non può essere ribassata totalmente, a meno che non si forniscano giustificazioni specifiche, credibili e documentate. 

Va dimostrato che con l'annullamento della percentuale ribassabile non si vada ad erodere la quota a prezzo fisso perché altrimenti significherebbe che si sta violando il principio dell'equo compenso.

Un'altra sentenza - sempre del Tar Campania - Napoli (n. 4432/ 2026) - ritorna sulla questione del ribasso della quota del 35% in cui si scompone il compenso per i Sia.

ribasso totale del 35%, solo con giustificazioni credibili  

La gara, le posizioni

I giudici analizzano il caso di una procedura, suddivisa in due lotti, di accordo quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, indetta dall'Agenzia del Demanio. La società ricorrente era stata esclusa dal lotto uno per aver offerto un ribasso totale della quota variabile del 35% in cui si scomponeva l'importo a base di gara, quota che serviva interamente a coprire i costi per l'esecuzione delle indagini. Anche in questo caso, secondo la stazione appaltante l'azzeramento dell'importo ribassabile produrrebbe un'offerta non sostenibile, in quanto i costi per le indagini (che la ricorrente deve pur sempre sopportare) verrebbero a gravare sulla restante quota del 65%, costituente l'equo compenso di cui all'art. 41 del Codice degli appalti, che però non può essere intaccata.

L'affidamento prevedeva, oltre alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza, anche attività propedeutiche di rilievo ed indagini strutturali e geognostiche. E il disciplinare considerava anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso percentuale per le indagini risultasse essere superiore al 20% rispetto alla media dei ribassi offerti per le stesse.

Secondo il ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe considerato i diversi vantaggi economici e le specifiche economie di scala che avrebbero consentito alla società ricorrente di compensare completamente l'esborso per l'espletamento delle indagini. I relativi vantaggi e le economie di scala - «che si concretizzano in guadagni intermini di efficienza e riduzione di costi» - andrebbero ricondotti, in particolare, al possesso di attrezzature e software già ammortizzate nel costo aziendale annuo, alla riduzione dei costi legati alle trasferte e al possesso di certificazioni di qualità e standardizzazione dei processi. In sintesi, secondo la società ricorrente il ribasso totale della quota del 35% non sarebbe gravato affatto sul prezzo fisso contrattuale, essendo del tutto compensato ed assorbito dai vantaggi economici e dai risparmi.

Le giustificazioni offerte dall'operatore economico non sono state, però, ritenute persuasive dalla stazione appaltante.

Parola ai giudici

Il punto della questione - affermano i giudici - è capire se il ribasso totale della quota del 35% finisca effettivamente con l'erodere - come inteso dalla stazione appaltante - il corrispettivo fisso invariabile, così quindi incidendo inevitabilmente sul corrispettivo non intaccabile previsto per i Sia, in violazione del principio dell'equo compenso.

La pronuncia richiama l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in sede di verifica di anomalia l'onere probatorio ricade sull'operatore economico che non può fornire giustificazioni generiche, ma queste devono essere specifiche, credibili e documentate. Secondo i giudici la preoccupazione della stazione appaltante di vedere erosa la parte fissa dalla quale verrebbero attinti i costi per l'annullamento della parte variabile, è più che lecita.

Il concorrente che proponga ribassi di tal fatta - affermano i giudici in relazione alla gara analizzata -, non è certo esonerato dal fornire una puntuale e persuasiva analisi, restando altrimenti fondatamente argomentabile che lo stesso faccia fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile.

«Deve porsi in evidenza, a questo punto - prosegue la pronuncia -, la esiguità delle spiegazioni fornite nel procedimento dalla ricorrente, la quale si è limitata ad addurre genericamente l'esistenza di condizioni assolutamente favorevoli, senza tuttavia specificare in alcun modo in quali termini, e con quali effettive agevolazioni, la stima dei costi possa realmente condurre ad azzerare qualsiasi onere a carico dell'impresa per le indagini da effettuare(ad es. le modalità con le quali la medesima sopporterebbe il pagamento dei soggetti incaricati di effettuare saggi, ripristini e campionamenti e i costi delle prove di laboratorio)».

«Non è allegato - affermano sempre i giudici - alcun elemento documentale, né alcuna migliore specificazione, a corredo delle assai generiche indicazioni fornite, le quali si risolvono dunque in mere enunciazioni astratte e apodittiche, come tali inidonee a supportare la prova che l'offerta non risulti concretamente anomala».

In conclusione i giudici ritengono «corretta la valutazione della stazione appaltante per cui la mancata esplicitazione di appaganti giustifiche ha confermato il risultato della traslazione dei costi, comunque esistenti, sulla diversa quota parte dei compensi professionali che non era, invece, erodibile».

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