La stazione appaltante, ai fini della valutazione dei servizi analoghi, può tenere conto anche dei contratti ancora in corso di esecuzione, a condizione che tale possibilità sia prevista nel disciplinare di gara e che siano indicate le modalità che consentano all'operatore economico partecipante di dimostrarne il possesso.
Lo afferma l'Anac nel parere numero 16 del 2026.
Il parere è sollecitato dai dubbi di una stazione appaltante che chiede delucidazioni all'Anticorruzione in merito ai contenuti dell'ultimo periodo del comma 11, articolo 100 del Codice degli appalti, secondo cui «le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati».
Il dubbio riguarda l'espressione «aver eseguito»: la prestazione relativa al contratto analogo indicato dall'operatore economico deve essere già conclusa al momento della presentazione dell'offerta oppure può essere valorizzata anche l'esperienza maturata nell'ambito di un contratto ancora in corso?
L'Anac - citando l'orientamento del Consiglio di Stato - ricorda che la richiesta di tale requisito speciale «è finalizzata ad accertare che gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità».
L'Anticorruzione ricorda anche che la nozione di «servizi analoghi» non può essere assimilata a quella di «servizi identici», pertanto deve ritenersi che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale.
«Le stazioni appaltanti - afferma l'Anac - possono introdurre, nella lex specialis, requisiti di ordine speciale che siano attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto da affidare, richiedendo quindi (tra l'altro) di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati».
Il comma 11 (articolo 100 del Codice) - nel disciplinare la richiesta dei requisiti speciali da parte delle stazioni appaltanti - afferma che l'operatore economico deve «aver eseguito» contratti analoghi. Un'espressione che secondo la stazione appaltante che ha scritto all'Anac desterebbe dubbi interpretativi facendo pensare che all'indizione della gara la prestazione relativa al contratto analogo da far valere debba essere conclusa.
Non è così, dice l'Anac. «La disposizione in esame - spiega l'Authirity - fa riferimento all'"aver eseguito" contratti analoghi, essendo la stessa finalizzata alla verifica delle capacità tecniche e professionali dell'operatore economico e quindi all'accertamento dell'esperienza maturata dallo stesso, utile per eseguire l'appalto con adeguati standard di qualità. a stessa norma non fa riferimento, tuttavia, all'avere l'o.e. concluso lo svolgimento dei predetti contratti analoghi (con estinzione quindi del rapporto contrattuale con la SA), termini evidenziati nell'istanza di parere».
«Pertanto - conclude l'Anticorruzione -, anche alla luce del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante nella declinazione del requisito in esame, questa Autorità ha ritenuto possibile per l'o.e., in sede di partecipazione alla gara, valorizzare anche l'esperienza maturata in contratti (analoghi rispetto a quello in affidamento) ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della procedura di gara, purché ne sia dimostrata l'esecuzione effettiva, nei termini e nelle modalità indicati nella singola lex specialis».
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