Rivoluzione nel nuovo Regolamento edilizio di Roma: obbligo di ombreggiare e schermature fuori dal calcolo delle superfici

Almeno il 30% degli spazi aperti del lotto dovrà essere ombreggiato. Schermature solari e dispositivi bioclimatici diventano parte integrante dell'involucro edilizio

di Mariagrazia Barletta

Le schermature solari e i balconi schermanti, fino a un'ampiezza massima di 2,5 metri non sono conteggiati nel calcolo della superficie accessoria. I dispositivi bioclimatici passivi, funzionali al risparmio energetico e al guadagno termico integrati nell'organismo edilizio, sono esclusi dal calcolo della Superficie utile lorda (Sul) purché siano rispettate precise condizioni. Negli spazi aperti nasce l'obbligo di ombreggiare almeno il 30% della superficie libera del lotto.

Sono alcune delle novità comprese nelle modifiche al Regolamento edilizio di Roma Capitale operative dal 25 agosto, che conferiscono alle schermature solari un'importanza cruciale nell'ombreggiamento, considerandole, tra l'altro, parti integranti e fondamentali dell'involucro edilizio.

La modifica al regolamento edilizio - va ricordato - è stata approvata con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 90 del 12 maggio 2026, che ha introdotto il Titolo III bis riguardante i requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla compatibilità ambientale e al comfort abitativo. Ne costituiscono parte integrante le linee guida (allegato 1) di riferimento per le definizioni tecniche e normative, per la determinazione delle prestazioni e degli indirizzi per la progettazione. 

Per gli interventi relativi a immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio o censiti nella Carta per la qualità del Piano regolatore generale, le nuove prescrizioni possono essere derogate nel caso in cui, previo parere dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il loro rispetto implichi un'alterazione sostanziale del carattere o dell'aspetto degli edifici, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. 

Il provvedimento assume particolare rilevanza per il comparto rappresentato da Assites, l'associazione italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti, «poiché riconosce espressamente le schermature solari tra i dispositivi bioclimatici passivi per il raffrescamento degli ambienti interni. Un riconoscimento che conferma come tende da sole, frangisole e sistemi di schermatura non possano più essere considerati semplici elementi accessori, ma veri e propri componenti dell'involucro edilizio, capaci di limitare il surriscaldamento estivo, ridurre il fabbisogno di climatizzazione e migliorare il comfort degli edifici».

L'associazione spiega anche che la nuova disciplina «non introduce un incentivo economico specificamente destinato all'acquisto di tende o pergole, ma crea condizioni urbanistiche più favorevoli al loro impiego e ne valorizza formalmente il contributo alle prestazioni energetiche e climatiche degli edifici».  Ricordando, altresì che gli «obblighi del nuovo Titolo III-bis riguardano principalmente le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione e le ristrutturazioni dell'intero edificio con incrementi superiori al 15% della volumetria o della superficie utile lorda esistente».  

Schermature solari e balconi schermanti fuori dal calcolo della superficie accessoria

Le schermature solari e i balconi schermanti, fino a un'ampiezza massima di 2,5 metri non sono conteggiati nel calcolo della superficie accessoria.

Schermature e serre solari escluse dalla Sul

Il nuovo regolamento esclude dal calcolo della Superficie utile lorda (Sul) le serre solari e i dispositivi bioclimatici passivi funzionali al risparmio energetico e al guadagno termico integrati nell'organismo edilizio, nel limite massimo complessivo del 30% della superficie utile dell'unità immobiliare a cui sono collegati. Vanno rispettate, però, alcune condizioni.

Prima di passare in rassegna tali condizioni, va detto che nella "famiglia" dei dispositivi bioclimatici passivi sono inclusi: i patii e le corti interne vegetate, le facciate ventilate, i camini di ventilazione, i lucernai apribili, le pareti e i tetti verdi e le schermature solari.

Dunque, i dispositivi bioclimatici per essere esclusi dal computo della Sul non devono determinare nuovi locali riscaldati né abitabili o comunque idonei a consentire la presenza continuativa di persone e devono essere privi di qualsiasi tipologia di impianti.

Le serre solari devono essere costruite in aderenza all'unità dell'immobile a cui sono collegate, devono avere una profondità non superiore a 1,5 metri, vanno realizzate in vetro o in materiale equivalente idoneo alla captazione dell'irraggiamento solare su almeno tre lati, incluse le pareti laterali e la superficie di copertura. Inoltre, le serre solari e i dispositivi bioclimatici non possono in alcun caso determinare nuova superficie abitabile, trasformazioni suscettibili di utilizzo residenziale o incremento del carico urbanistico.

Superficie ombreggiata superiore al 30% della superficie libera del lotto

Al fine di garantire la permeabilità dei suoli e ridurre l'effetto isola di calore urbana, il nuovo regolamento introduce l'obbligo di assicurare un adeguato ombreggiamento degli spazi aperti attraverso elementi vegetazionali, pensiline, strutture a supporto di pannelli fotovoltaici, capaci di garantire che la superficie ombreggiata sia superiore al 30% della superficie libera del lotto. 

Per i parcheggi, ombreggiamento per almeno il 30% della superficie

I parcheggi a raso, privati o ad uso pubblico devono prevedere la messa a dimora di un albero ogni due stalli e garantire, a maturità, una superficie ombreggiata pari almeno al 30% della superficie complessiva del parcheggio. In alternativa o in combinazione con la messa a dimora di alberature possono essere previste pensiline fotovoltaiche per la copertura dei parcheggi nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati stabiliti dalla vigente normativa. Gli spazi destinati a parcheggio con superficie superiore a 1.500 metri quadrati devono prevedere strutture ombreggianti integrate da impianti fotovoltaici su almeno il 50% dei posti auto.

Il ruolo delle schermature solari

«La decisione di Roma Capitale rappresenta un passaggio importante per il nostro comparto», dichiara Fabio Gasparini, presidente di Assites. «Le schermature solari - prosegue - vengono finalmente riconosciute per la funzione concreta che svolgono nella protezione degli edifici dal calore, nella riduzione dei consumi energetici e nel miglioramento del comfort abitativo. È una direzione che Assites sostiene da tempo e che riteniamo debba essere recepita in modo sempre più organico nella normativa edilizia e nella progettazione urbana».

«In uno scenario caratterizzato da estati sempre più calde e da un crescente ricorso alla climatizzazione - conclude Gasparini - progettare correttamente l'ombra significa intervenire prima che il calore entri negli edifici. Le schermature solari costituiscono una soluzione passiva, efficace e immediatamente disponibile, che deve trovare uno spazio centrale nelle politiche di adattamento climatico delle nostre città».

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