Chiarimenti a seguito della pubblicazione della UNI 7129:2008

Il Comitato Italiano Gas – CIG risponde alle molteplici richieste di chiarimento, in merito alla coesistenza della predetta norma con la precedente edizione UNI 7129:2001, a seguito della pubblicazione della UNI 7129:08.

Il quesito a cui risponde verte sull’obbligatorietà della norma UNI 7129 nella versione pubblicata nel 2008 che costituisce la quarta edizione della norma tecnica UNI 7129. Come tale essa definisce la regola dell’arte, per gli argomenti trattati, conformemente alle prescrizioni legislative di specie e segnatamente a quelle del DM 37/08.

Ricordiamo che le norme UNI sugli impianti a gas sono obbligatorie nel nostro ordinamento in forza della legge 6 dicembre 1971 n. 1083. 

L’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile  – G.U. 20 dicembre 1971, n. 320) stabilisce che:
“I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato.”


Di conseguenza una volta approvate con decreto del Ministero devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione delle norme emesse dal CIG (Comitato Italiano Gas) avviene in virtù della Legge 1083/71 che è una legge con implicazioni penali rilevanti, a differenza della  Legge 46/90 e relativo Decreto 447/91 che prevedono l’utilizzo dell’ultima norma UNI e CEI emessa, senza che queste siano necessariamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.


Il Comitato Italiano Gas – CIG chiarisce nel suo Comunicato che l’UNI e il Comitato Italiano Gas – CIG stesso  hanno messo per tempo al corrente il Ministero dello Sviluppo Economico, della pubblicazione della UNI 7129:2008, che sostituisce l’edizione precedente, ma il ritiro della UNI 7129:2001, di competenza del predetto Ministero non ha ancora avuto luogo.

Si è dunque venuta a creare una situazione per cui le due norme, per effetto di due diversi provvedimenti legislativi siano ambedue in corso di vigenza.

Tale situazione configura un periodo di coesistenza “de facto” delle due norme e appare chiaro che la situazione potrebbe dar adito a contestazioni sull’applicabilità dell’una o dell’altra, specie nel caso degli accertamenti di cui alla delibera 40/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).


Come comportarsi allora secondo il Comitato Italiano Gas – CIG?
Il CIG suggerisce che la problematica possa essere provvisoriamente regolata come segue:
1. Impianti costruiti secondo un progetto redatto nei termini del DM 37/08 prima della pubblicazione della UNI 7129:08 (30 ottobre 2008):
La norma di riferimento è la UNI 7129:2001 e gli accertamenti della delibera 40/04 dell’AEEG, debbono essere condotti nel caso di specie secondo la predetta norma.

2. Impianti costruiti secondo un progetto redatto nei termini del D.M. 37/08 dopo la pubblicazione della UNI 7129:08 e sino al ritiro della UNI 7129:2001 dalla GURI con decreto:
Il CIG consiglia a tutti gli operatori interessati di applicare la UNI 7129:08.
Gli accertamenti della delibera 40/04 dell’AEEG, nel caso di applicazione della UNI 7129:2008, dovranno essere condotti secondo la predetta norma.
Tuttavia, nel caso venissero presentati progetti redatti dopo il 30.10.08 ancora in riferimento alla UNI 7129:01; gli accertamenti della delibera 40/04 dell’AEEG, dovranno essere condotti in conformità a tale norma.
Un esito negativo dell’accertamento, per non conformità normativa, in continuazione di vigenza della norma UNI 7129:2001, ai sensi della legge 1083/71, potrebbe essere infatti non giustificato.

pubblicato in data: 02/03/2009

, , , ,