Friuli Venezia Giulia – approvato in commissione il codice regionale dell’edilizia

Ridefinire la materia dell’edilizia senza stravolgere l’ordinamento vigente, raccogliendo le varie disposizioni in un unico testo per colmare le attuali lacune e apportare le necessarie modifiche e innovazioni.

E’ questo lo scopo del nuovo codice regionale dell’edilizia, contenuto in un apposito disegno di legge per avere una fonte normativa certa, approvato a maggioranza dalla IV Commissione del Consiglio regionale.

Il provvedimento è suddiviso in sette Capi, per complessivi 63 articoli.

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale, le finalità, le definizioni dei principali parametri edilizi necessarie alla diretta applicazione delle norme, i limiti di legge e per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione e le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, le categorie degli interventi edilizi, la definizione delle destinazioni d’uso degli immobili.

Viene reintrodotta la distinzione tra interventi a rilevanza urbanistica o edilizia, sono definite le destinazioni d’uso degli immobili e disciplinata l’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica o in decadenza dei vincoli.

Sono anche disciplinati i regolamenti edilizi comunali e lo Sportello unico ed è previsto un Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica.

Il Capo II è interamente dedicato a regolare l’attività edilizia delle Pubbliche amministrazioni e prevede il procedimento speciale per la realizzazione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali.


Il Capo III riguarda il regime edificatorio e prevede criteri puntuali per la valutazione dell’attività edilizia e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica da parte dei Comuni.


Il Capo IV definisce tutti i presupposti di legge e le procedure per il rilascio dei titoli per le abilitazioni o l’esecuzione degli interventi edilizi, mentre il Capo V contiene disposizioni speciali, ossia tutte quelle previsioni di legge che non trovano un’analogia a livello statale. Tra queste vi sono gli istituti dell’area di pertinenza urbanistica, il certificato di destinazione urbanistica e la possibilità per i Comuni di prevedere in favore dei cittadini ulteriori attestazioni o valutazioni preventive degli interventi.


Il Capo VI disciplina integralmente la vigilanza e il regime sanzionatorio, prevede la misura di tolleranza vigente del 3% per la non sanzionabilità degli interventi, individua le variazioni essenziali e le regole generali della vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia e le funzioni dell’Osservatorio.

Il Capo VII, l’ultimo del disegno di legge, contiene le norme transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente.

 

Queste le modifiche apportate in Commissione:
All’articolo 35 (deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi), sono state ampliate a 200 metri cubi – prima 150 – le previsioni sugli ampliamenti degli edifici residenziali situati nella fascia di rispetto della viabilità. Ribaditi i limiti, imposti anche dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e ambientali, delle distanze minime previste dal codice civile.

All’articolo 36 (interventi in zona agricola) accolte modifiche che, tra le altre cose, consentono la ristrutturazione di edifici rustici annessi alle residenze agricole, questo con modifica della destinazione d’uso in residenza agricola.


Sostituito in toto l’articolo 37, sulle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia, con maggiori specifiche tecniche.


Accolto senza modifiche l’articolo 38 (disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia).


Modificato e riscritto l’articolo 39 (interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali), che ora prevede che i sottotetti posso essere recuperati a fini abitativi, senza l’aumento di unità abitative e della sagoma dell’edificio, se ciò avviene contestualmente e interventi di ristrutturazione o restauro.


Fuori dai centri storici sono ammessi anche interventi che innalzano il colmo del tetto fino al rispetto dei parametri sull’areazione e la luminosità, anche aumentando le unità abitative.

Questi interventi possono essere eseguiti solo su edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge. In generale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono comportare la modifica delle unità abitative se c’è il parere favorevole delle autorità di tutela del vincolo.
Approvato anche l’articolo 40 (variazioni essenziali) con modifiche tecniche.


Accolti in rapida sequenza gli articoli 41 (misura tolleranza), 42 (vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e 43 (vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10) con un emendamento tecnico, l’articolo 44 (responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori), 45 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), 46 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire), 47 (interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire), 48 (interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici), 49 (permesso di costruire in sanatoria), 50 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria), 51 (interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia), 52 (interventi eseguiti in base a permesso annullato), 53 (intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi), 54 (ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione), 55 (mancata apposizione del cartello di cantiere o presentazione della domanda di agibilità) e 56 (annullamento del permesso di costruire da parte della Regione). Accolto, con specifiche sui termini, anche l’articolo 57 (disposizioni transitorie e di coordinamento con la legge regionale 5/2007).


L’articolo 58 (applicazione delle disposizioni di deroga) con specifiche sulla non cumulabilità di deroghe, è stato approvato, insieme al 59 (aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie).


Passato anche il Piano casa divenuto Capo autonomo (Capo VI bis – disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).


Tra le novità il termine temporale di 5 anni dall’entrata in vigore della norma, entro il quale i lavori dovranno essere stati avviati. L’ampliamento consentito è pari al 35% del volume utile dell’esistente pari a 200 metri cubi massimi, con sopraelevazioni fuori dai centri storici di massimo 2 piani – 6 metri.

Gli ampliamenti non posso portare all’aumento delle unità immobiliari.


Per gli edifici produttivi il massimo dell’ampliamento possibile è di 1000 metri quadri.
Accolti anche i rimanenti articoli, dal 60 al 63 – abrogazioni, rinvio alle leggi regionali, rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali, entrata in vigore.
A termine della seduta l’assessore competente Federica Seganti ha anticipato l’avvio della riforma urbanistica, illustrando in breve contenuti e necessità che ne stanno alla base, specificando che la volontà è di normare le procedure.
(Fonte: Friuli Venezia-Giulia)

 

pubblicato in data: 28/10/2009

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