Incentivi ai tecnici della PA: ripristinato il 2%

Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 la legge 4 novembre 2010 n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Il comma 3 dell’art. 35 recita: “3. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato”.

Il comma 7 bis dell’art. 61. (Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recita: “7.bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5%, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo.”


Con l’abrogazione del comma 7 bis dell’art. 61 del DL 112/2008 ritorna la possibilità di ripartire il 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori che era stata abrogata dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009.


Ricordiamo che il comma 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti (DLgs 163/2006) stabilisce:
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
5.
Una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.”

pubblicato in data: 15/11/2010