Lazio – Piano casa – Pubblicata sul Bollettino ufficiale la Legge regionale

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142 la legge regionale 11 Agosto 2009, n. 21, recante “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”


I PUNTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO:

Premi di cubatura e interventi di demolizione-ricostruzione

E’ la parte del piano casa direttamente collegata al protocollo di intesa Stato-Regioni voluto dal governo Berlusconi.

Sono esclusi da qualsiasi tipo di intervento i centri storici, le aree naturali protette, le zone a rischio esondazione, le zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi.

Potranno ampliare la loro casa del 20 per cento, i proprietari di immobili a uso residenziale, con volume non superiore a 1.000 metri cubi.

L’incremento massimo per l’intero edifico sarà pari a 62.5 metri quadrati.

Il “premio di cubatura” (in questo caso del 10 per cento) si applica anche agli edifici a destinazione non residenziale per artigianato e piccola industria con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati.

L’immobile dovrà mantenere la stessa destinazione d’uso per 10 anni.

Per quanto riguarda le zone agricole, potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge solo i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo professionale e i loro eredi.

L’ampliamento sarà possibile costruendo a lato dell’edificio esistente.

Sono escluse le sopraelevazioni, fatta la salva la possibilità di realizzare un nuovo tetto o modificare l’esistente al fine di rendere abitabili i sottotetti, come previsto dalla legge regionale approvata di recente.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le norme antisismiche e la legge regionale in materia di bioedilizia.

Gli edifici non devono essere abusivi e devono essere dotati del fascicolo di fabbricato.

Ove non sia possibile la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (parcheggi, servizi ecc) è ammessa la monetizzazione, con un incremento pari al 50 per cento degli oneri concessori.

Nelle borgate gli oneri saranno utilizzati direttamente dai consorzi di auto recupero.

I Comuni potranno ridurre del 30 per cento l’importo degli oneri concessori se l’intervento riguarda la prima casa.

I premi di cubatura sono aumentati (rispettivamente al 35 e al 20 per cento) nelle zone a più alto rischio rismico, per favorire gli interventi di messa a norma.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di demolizione-ricostruzione, il premio di cubatura sale al 35 per cento: se vengono realizzate nuove unità immobiliari, il 25 per cento di queste deve essere destinato alla locazione a canone concordato.

Sarà possibile realizzare una cubatura maggiore (il 40 per cento) se la demolizione-ricostruzione sarà realizzata tramite un concorso di progettazione, a patto che l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore.

Sono infine previsti interventi per il recupero a fine residenziale dei volumi accessori degli edifici (ferme restando le limitazioni rispetto al volume complessivo dell’edificio stesso).

Per avviare i lavori basterà una dichiarazione di inizio attività (Dia), se la demolizione-ricostruzione interessa un complesso con volume superiore ai 3.000 metri cubi sarà necessario il permesso di costruire.

Le Dia dovranno essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della legge.



Lazio – LR 11 Agosto 2009, n. 21  (.pdf)

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142

 

pubblicato in data: 31/08/2009

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