Lombardia – Approvato in Commissione il ddl per la qualificazione del patrimonio edilizio

La Commissione Territorio, presieduta da Giovanni Bordoni (PDL-FI), ha approvato a maggioranza il progetto di legge che individua “azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Regione Lombardia”.

Il testo approvato dalla Commissione è costituito da sei articoli.

L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, gli articoli 2, 3, 4 definiscono gli interventi possibili, l’articolo 5 detta le disposizioni generali per l’attuazione della legge e l’articolo 6 fissa la data dell’entrata in vigore delle nuove norme: 16 settembre 2009.

 

Il provvedimento ha l’obiettivo di rilanciare l’economia del settore edile e dare una risposta adeguata alle esigenze abitative delle famiglie attraverso la valorizzazione e l’utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente sul territorio lombardo.

 

In particolare le nuove norme (relatore il Presidente Giovanni Bordoni) prevedono il recupero di parti inutilizzate di edifici ultimati su aree non agricole e produttive entro il 31dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge per il governo del territorio (12/2005), ed entro il 13 giugno 1980 (entrata in vigore della legge 93/80) se si tratta di aree agricole.

Prevedono inoltre l’ampliamento di edifici fuori dai centri storici, la sostituzione di quelli non compatibili nei centri storici, la nuova edificazione nei quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Per tutti gli interventi sarà necessario richiedere preventivamente la Dichiarazione di inizio lavori (DIA) o il permesso di costruire e osservare le norme antisismiche vigenti.

Il permesso di costruire dovrà essere richiesto entro 18 mesi per gli interventi di recupero e ampliamento ed entro 24 mesi per quelli di edilizia residenziale pubblica.


Utilizzo patrimonio esistente (art.2) 
Per gli edifici ultimati prima del 31 marzo 2005 su zone non agricole e non produttive gli interventi individuati sono l’uso delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali o altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici; l’uso delle volumetrie edilizie in seminterrato per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ad esse collegate e per attività professionali.

Nelle aree agricole verrà consentito il recupero di parti inutilizzate di edifici (ultimati entro il 13 giugno 1980) destinandoli a residenze utilizzabili dalproprietario, dal nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dai dipendenti dell’azienda; oppure ad attività ricettive non alberghiere, a uffici e attività di servizio.

Ampliamento di edifici esistenti (art.3)
Fuori dai centri storici sarà possibile l’ampliamento di edifici residenziali ultimati entro la data di entrata in vigore della legge 12/2005. In particolare per le case uni-bi familiari, l’ampliamento sarà possibile in misura non superiore al 20% della volumetria esistente e non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente. Per tutte le altre case, comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, l’ampliamento sarà possibile nella misura del 20%. In entrambi i casi l’intervento  verrà consentito in presenza di una diminuzione certificata (superiore al 10 per cento) del fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento. Tale diminuzione non sarà richiesta per gli edifici già in regola con le norme sul risparmio energetico.

Sostituzione di edifici esistenti (art.3)
Viene introdotta la facoltà di sostituire gli edifici situati al di fuori dei centri storici attraverso la demolizione e la costruzione di un nuovo stabile la cui volumetria potrà essere incrementata fino al 30 per cento purché sia certificata la diminuzione di almeno il 30% del fabbisogno annuo di energia, rispetto ai limiti già imposti dalla legge. Nei centri storici sarà possibile sostituire gli edifici resienziali non coerenti con le caratteristiche storiche, paesaggistiche, architettoniche e ambientali del contesto secondo valutazioni e proposte che saranno vagliate dalla Commissione regionale per i beni architettonici ambientali. E’ inoltre ammessa, con motivata deliberazione entro il termine perentorio del 15 settembre 2009,  la sostituzione di edifici produttivi esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria.


Riqualificazione quartieri ERP (art.4)
I soggetti pubblici proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica nei quartieri E.R.P. ed esistenti alla data del 31 marzo 2005 potranno realizzarenuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, compresa quella convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva del quartiere. La realizzazione dell’ampliamento è però subordinato al conseguimento dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, e all’esecuzione di interventi anche di recupero paesaggistico-ambientale.

Parchi (art. 5)
Il testo stabilisce che potranno essere realizzati interventi edilizi all’interno dei parchi, sugli edifici esistenti, anche in deroga ai piani territoriali di coordinamento, con una riduzione di 1/3 degli incrementi volumetrici previsti da tale legge per tutte le altre aree.

 

Oneri di urbanizzazione (art.5) – La legge stabilisce la facoltà per i Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo della costruzione per gli interventi destinati all’utilizzo del patrimonio esistente e all’ampliamento o sostituzione di edifici esistenti. Ove i Comuni non deliberassero entro il 15 settembre 2009, si applicherà una riduzione del 30% del contributo di costruzione. Nel caso di edilizia residenziale pubblica in locazione il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50%.

Esclusioni e limitazioni (art.5)
I Comuni potranno escludere la realizzazione degli interventi previsti per legge su quelle parti del territorio che, per specifiche peculiarità storiche, ambientali ed urbanistiche, siano tali da giustificare limitazioni all’applicabilità della legge.

Disposizioni finali (art.6)
La legge stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dal 16 settembre 2009.

(Fonte: regione Lombardia)

 

pubblicato in data: 08/07/2009

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