Piano Casa nazionale – il riparto delle risorse
Ricordiamo che l’art. 11 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
L’art. 1, comma 1, lett. b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 prevede come linea d’intervento l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.
L’art. 1, comma 1, lett. d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
L’art. 1, comma 1, lett. e) del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d’intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
L’art. 4 del citato Piano nazionale ha disposto, tra l’altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
(GU n. 104 del 6-5-2010 ) Art. 1. Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00, sono ripartite, in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, secondo la seguente tabella:
Regioni |
Coefficiente di riparto (%) |
Riparto |
Piemonte |
8,69030 |
32.839.363,62 |
Valle d’Aosta |
0,17870 |
675.280,98 |
Lombardia |
14,50730 |
54.820.949,77 |
Trento |
1,42500 |
5.384.865,10 |
Bolzano |
1,61000 |
6.083.952,85 |
Veneto |
6,01570 |
22.732.444,19 |
Friuli-Venezia Giulia |
2,10540 |
7.955.996,47 |
Liguria |
3,40460 |
12.865.481,90 |
Emilia-Romagna |
5,93740 |
22.436.560,02 |
Toscana |
5,77745 |
21.832.132,53 |
Umbria |
1,44755 |
5.470.078,23 |
Marche |
1,89960 |
7.178.308,59 |
Lazio |
10,20810 |
38.574.906,25 |
Abruzzo |
2,47765 |
9.362.674,39 |
Molise |
0,54735 |
2.068.355,03 |
Campania |
10,89455 |
41.168.899,68 |
Puglia |
6,60635 |
24.964.423,53 |
Basilicata |
0,95500 |
3.608.804,33 |
Calabria |
4,41270 |
16.674.943,31 |
Sicilia |
7,36575 |
27.834.084,28 |
Sardegna |
3,53355 |
13.352.764,96 |
Totale |
100,00000 |
377.885.2 |
Art. 2. Procedure attuative
1. Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell’art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell’ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, si provvederà: ad individuare, d’intesa con le singole regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all’art. 1, lettere b), c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa; ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa; a concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all’art. 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa; a selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all’art. 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.
pubblicato in data: 11/05/2010