Dm 5 luglio 1975

Altezze minime e requisiti igienico-sanitari: la deroga si applica a tutte le destinazioni d'uso

Altezze minime e requisiti igienico-sanitari: la deroga si applica a tutte le destinazioni d'uso

Necessario dimostrare che la caratteristica non conforme al Dm del 1975 è realizzata sulla base di un titolo abilitativo rilasciato prima della sua entrata in vigore

La deroga (temporanea) alle altezze minime e ai requisiti igienico-sanitari non si applica solo agli immobili con destinazione d'uso abitativa, ma a tutti gli edifici purché legittimamente preesistenti.
Altezze minime e requisiti igienico-sanitari non si applicano agli edifici ante '75 di centri storici e zone B

Altezze minime e requisiti igienico-sanitari non si applicano agli edifici ante '75 di centri storici e zone B

L'interpretazione autentica nel Dl Semplificazioni diventato legge

I requisiti igienico-sanitari e le altezze minime del Dm 5 luglio 1975, non si applicano agli immobili ante '75 ubicati nelle zone omogenee A o B. In caso di interventi di recupero, ai fini del rilascio di titoli abilitativi e della segnalazione certificata di agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.