Ilย parere favorevole delย Consiglio di Stato alย DPR Severino arriva aย conclusione di un testo che ne "demolisce" buona parte dei contenuti.ย La Riforma degli ordinamenti professionali - varata dal Consiglio dei Ministri - รจ stata infatti oggetto di molte osservazioni da parte di Palazzo Spada. Conclusioni che sono risultate in linea con le preoccupazioni espresse dalle professioni tecniche. Nel frattempo i presidenti di diversi ordini professionali appartenenti al CUP, tra cui Leopoldo Freyrie, sono stati ricevuti dal ministro Severino giovedรฌ scorso.ย
I contenuti del Regolamento
ร giร chiaro che con l'approvazione del Regolamento sarร obbligatorio per i professionisti dotarsi di un'assicurazione per la responsabilitร civile; la pubblicitร informativa sarร dichiarata libera ma comunque sottoposta alle poche regole dettate dal Regolamento, cui bisogna aggiungere - fanno notare dal CdS - il Codice del Consumo, se si viola l'interesse del consumatore, e il DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicitร ingannevole a danno di altri professionisti.
In definitiva se per queste due materie sembra essere giร chiaro cosa accadrร , giacchรฉ le regole sembrano giร parzialmente definite, ancora da elaborare รจ la questione del tirocinio e dell'autonomia delle competenze disciplinari degli Ordini rispetto a quelle deontologiche. Controversa anche la questione della gestione della formazione continua.
Tirocinio per l'accesso alla professione
Molto duro il parere del Consiglio di Stato per la questione tirocinio. Lo schema di Riforma sembrava volerlo rendere obbligatorio per tutte le professioni. Subito Palazzo Spada ha ravvisato in questo una eccessiva interferenza del Ministero rispetto ai singoli ordinamenti. ยซE'ย preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessitร e durata del tirocinio, sentito il Ministero vigilanteยป ha suggerto il CdS.
Punto dolente รจ anche l'obbligo di seguire un corso di formazione di almeno 6 mesi contemporaneamente al tirocinio. Secondo il Consiglio di Stato, se ne irrigidiscono eccessivamente le modalitร di svolgimento; sullo stesso piano l'opinione delle professioni del CUP, rappresentate dalla presidente Marina Calderone ยซl'ulteriore previsione di un corso di formazione da effettuare nell'arco di un semestre, che sembra garantire una migliore preparazione teorica per il giovane, si traduce in realtร nell'impoverimento dell'esperienza tecnico-professionale che si puรฒ maturare in un contesto lavorativoยป (Adnkronos).
Autonomia delle competenze disciplinari rispetto alle deontologiche
Per architetti, ingegneri e molte altre professioni il Regolamento potrร fare ben poco. Il DPR Severino dovrebbe rendere attuativa la separazione dell'attivitร deontologica da quella disciplinare attraverso l'istituzione di organi disciplinari territoriali indipendenti da quelli amministrativi. Ma il DPR non รจ la formula giusta. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che per quelle professioni, come architetti e ingegneri, per le quali la materia disciplinare รจ propria competenza giurisdizionale, non รจ possibile intervenire tramite DPR. Come previsto dalla Costituzione, si dovrร far riscorso alla legge ordinaria.
Piรน corretto secondo il CdS ยซlimitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari anche nei Consigli Nazionale aventi natura giurisdizionale non puรฒ, scattando l'incompatibilitร , esercitare funzioni amministrative. [...] Resterร poi nell'autonomia organizzativa dei vari Consigli introdurre misure idonee a garantire il funzionamento degli stessi (come l'istituzione di sezioni), tenuto conto della suddetta regola di incompatibilitร ยป.
Formazione continua permanente
Oggetto di disputa รจ anche l'individuazione dei soggetti deputati alla gestione della formazione continua. ยซUn aspetto fondamentale su cui abbiamo espresso le nostre perplessitร - ha detto Marina Calderone, riferendosi all'incontro con il ministro di Giustizia - รจ la formazione, concessa anche a non meglio definite associazioni professionaliยป. Punto su cui anche il CdS ha espresso i suoi dubbi considerando ingiustificata la previsione di riservare l'attivitร di formazione agli ordini anche se in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Consiglio di Stato, parere 05262/2012. Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148".
- Adnkronos, Cup, a ministro Severino chieste modifiche a riforma delle professioni.
- Legge di Stabilitร 2012: nessuna riforma degli ordini professionali e delle tariffe.
- Riforma delle professioni tra 1 anno: intanto rispuntano i minimi tariffari.
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