Decreto PA: rinvio delle centrali di committenza. Nuova vita per l'incentivo del 2%

Slitta l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di affidare ad una centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. A stabilirlo è il Decreto PA convertito in legge e in vigore dal 19 agosto. Le amministrazioni comunali avranno più tempo per adeguarsi alla novità stabilite dal Decreto Irpef che ha dettato nuove regole per le gare (Dl 66/2014), obbligando i Comuni non capoluogo di provincia ad una gestione aggregata degli appalti dal 1° luglio.

Un provvedimento che aveva lasciato nel caos le amministrazioni interessate, anche perché il decreto Irpef stabiliva che ai comuni inadempienti l'ANAC non avrebbe rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG). Con il decreto PA la scadenza del 1° luglio si scinde in due. Per l'acquisizione di beni e servizi l'obbligo di appalto aggregato scatta dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, la data di riferimento è 1° luglio 2015. Mentre per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo di passare per gli appalti centralizzati decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19 agosto). Viene stabilita, inoltre, una deroga: l'obbligo di gestione centralizzata non coinvolge gli enti impegnati nella ricostruzione in Abruzzo ed in Emilia Romagna. Un'ulteriore esclusione riguarda i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Il decreto PA rivoluziona definitivamente anche l'incentivo del 2% per la progettazione e per gli altri servizi interni alla stazione appaltante. Al suo posto viene istituito un «Fondo per la progettazione e l'innovazione». Abolito, inoltre, l'incentivo del 30% per i piani urbanistici. (Vedi l'articolo: Decreto PA: revisionati gli incentivi alla progettazione).

Ogni amministrazione pubblica dovrà mettere da parte una somma pari al massimo al 2% degli importi posti a base di gara per un un'opera o un lavoro. Risorse che saranno destinate a formare il «Fondo per la progettazione e l'innovazione». Per ciascuna opera o lavoro, l'80% delle somme destinate al Fondo sarà ripartito tra il RUP e i dipendenti incaricati della redazione del progetto e dello svolgimento di altri servizi di architettura e di ingegneria (piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo).

Le somme sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e coprono il lavoro di eventuali collaboratori. Il restante 20% è destinato all'implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e al miglioramento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Per approfondire:

  • Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.». (14A06530) (GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

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