Fatturazione elettronica e comunicazione telematica dei dati al fisco: la scelta va fatta entro il 31 marzo

Restano 10 giorni di tempo per decidere se optare o meno per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia delle Entrate ed essere esentati dal nuovo spesometro obbligatorio.

Entro il 31 marzo, infatti, i contribuenti Iva - con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 - possono optare per la trasmissione telematica e trimestrale dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, all'Agenzia delle entrate. Per la comunicazione di tali dati si utilizza un servizio web messo a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate e si inviano alcuni dati base contenuti nelle fatture, come ad esempio il numero progressivo, l'importo, i dati di committente e professionista.

Chi esercita l'opzione è fuori dal cosiddetto nuovo spesometro

Chi esercita l'opzione per l'invio telematico di tutte le fatture non è soggetto ai nuovi obblighi di comunicazione verso il fisco stabiliti dal decreto fiscale (DL 193 del 2016, convertito nella legge 225 del 2016) che ha introdotto il cosiddetto nuovo spesometro, il quale, oltre a comprendere l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute, obbliga anche alla comunicazione trimestrale dei dati contabili legati alle liquidazioni periodiche Iva.

La legge di conversione dell'ultimo Milleproroghe (legge 19 del 2017 - articolo 14 ter) - relativamente al solo primo anno di vita dei nuovi adempimenti - ha modificato le scadenze del nuovo spesometro obbligatorio che erano state fissate dal decreto fiscale. In particolare, la prima comunicazione analitica dei dati delle fatture va effettuata entro il 16 settembre 2017. Per la seconda comunicazione la scadenza è febbraio 2018. Dopodiché, terminato il primo anno di vita del nuovo adempimento, le scadenze diventeranno trimestrali. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva le scadenze sono trimestrali sia per quest'anno che per i successivi.

Sul fronte delle scadenze, restano delle incongruenze. Se, infatti, si opta per la trasmissione telematica delle fatture, le comunicazioni dei relativi dati sono trimestrali, ma, se non si esercita l'opzione, e dunque si è soggetti agli obblighi del nuovo spesometro, lo spesso adempimento, ossia la comunicazione dei dati delle fatture, per il 2017 segue invece scadenze semestrali.

Esclusioni

Sono esclusi dai nuovi adempimenti - e quindi sia dallo spesometro obbligatorio che dalla trasmissione telematica e opzionale dei dati-fattura - i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei "minimi" e nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 7 febbraio 2017).

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L'opzione è valida per 5 anni e si rinnova automaticamente 

L'opzione resta valida per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi. Le opzioni possono essere esercitate dal contribuente o da un intermediario delegato accedendo alla piattaforma "Fatture e corrispettivi", dal sito internet delle Entrate. Il contribuente accede al servizio attraverso le proprie credenziali Fisconline o Entratel o mediante la propria Carta nazionale dei servizi oppure, ancora, attraverso Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione - l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo, ma dal prossimo anno la scelta va effettuata entro il 31 dicembre e ha effetto per l'anno solare successivo (anno in cui ha inizio la trasmissione dei dati) e per i quattro anni solari seguenti. Terminati i cinque anni, se non revocata, l'opzione si rinnova automaticamente per un altro quinquennio.

Niente spesometro se i dati sono inviati tramite fatturazione elettronica

Il professionista che esercita l'opzione per l'invio trimestrale dei dati delle fatture al fisco, può seguire anche una strada alternativa, ossia utilizzare la e-fattura sia per la Pa che per i privati, servendosi del Sistema di Interscambio (SdI), ossia il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quale si possono inoltrare le fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate può infatti  acquisire i dati delle fatture anche tramite il suo sistema informatico (SdI), che dal 1° gennaio 2017 è aperto anche alle fatture B2B (business to business), ossia indirizzate a privati. Anche utilizzando la fatturazione elettronica (previo esercizio dell'opzione entro il 31 marzo) si è esonerati dagli obblighi del nuovo spesometro obbligatorio.

Bonus di 100 euro per la trasmissione dei dati-fattura

Il decreto fiscale ha riconosciuto la necessità di un adeguamento tecnologico da parte dei contribuenti sottoposti ai nuovi obblighi, per questo fissa una sorta di premio una tantum. Si tratta di un credito d'imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito è stata estesa anche a coloro che scelgono la fatturazione elettronica tra privati.

Con l'opzione rimborsi Iva accelerati

Inoltre, chi sceglie l'invio telematico dei dati, esercitando l'opzione, può - ma ci sono delle condizioni da rispettare - godere sia della riduzione di due anni dei termini per gli accertamenti in materia di Iva e imposte dirette che di un'accelerazione per le procedure di rimborso dell'Iva.

Chi esercita l'opzione non è soggetto alle dure sanzioni previste dal decreto fiscale

Il contribuente che esercita l'opzione per l'invio telematico delle fatture emesse e ricevute non è soggetto alle sanzioni che il decreto fiscale ha previsto per chi, adempiendo agli obblighi del nuovo spesometro, commetta errori nella trasmissione dei dati.

Chi non avendo esercitato l'opzione applica le nuove regole dello spesometro obbligatorio, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture è soggetto alla sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica, invece, la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Mariagrazia Barletta

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