Dm direttore dei lavori, Consiglio di Stato: le condizioni di incompatibilità meglio affidarle ad una legge

Palazzo Spada rende il secondo parere (con osservazioni) sullo schema di Dm

Bocciate le precisazioni riguardo al rapporto tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in quanto considerate derogatorie rispetto a quanto stabilito dal testo unico sulla sicurezza. Quanto alle condizioni di incompatibilità del direttore dei lavori, meglio disciplinarle tramite una legge. Sono tanti i rilievi che emergono dal parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di Dm che regola le funzioni del direttore dei lavori. Parere comunque favorevole, ma con molteplici le osservazioni.

Già a novembre 2016 Palazzo Spada si era pronunciato sul testo del decreto del ministero delle Infrastrutture, il quale ha poi subito modifiche in seguito all'emanazione del correttivo al Codice, al quale hanno fatto seguito proposte emendative da parte delle Regioni e dell'Anci prima dell'approdo della bozza di regolamento in Conferenza unificata.

Condizioni di incompatibilità del direttore dei lavori

Il decreto definisce le condizioni di incompatibilità nelle quali il direttore dei lavori non deve trovarsi, stabilendo, tra l'altro, che al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. Secondo il Consiglio di Stato dalla disciplina delle incompatibilità derivano delle «limitazioni soggettive» e quindi sarebbe auspicabile trattare l'argomento attraverso una legge e non mediante un Dm. 

L'autonomia del coordinatore per la sicurezza va salvaguardata

Se i ruoli di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sono assolti dalla stessa persona - si legge nello schema di Dm - il coordinatore «assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi col direttore dei lavori». Ad assicurare il coordinamento tra le due figure è il Rup. Secondo Palazzo Spada, quanto previsto dal Dm è contraddittorio: da un lato viene ribadita l'autonomia del coordinatore in fase di esecuzione e dall'altra si prevede che questi si rapporti con il direttore dei lavori. 

«Va ricordato - si legge nel parere - che in base al citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in particolare ai sensi dell'art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore».

Inoltre viene giudicato non chiaro il ruolo che il Rup deve svolgere nel coordinare le due figure.

Poco chiare le previsioni sull'attestazione dello stato dei luoghi

I giudici ritengono non chiara anche la previsione secondo cui il direttore dei lavori deve fornire al Rup l'attestazione dello stato dei luoghi prima dell'avvio della procedura di gara «ed eventualmente», su richiesta dello stesso responsabile, «anche prima della sottoscrizione del contratto». Visto che i due momenti, ossia l'avvio della gara e la sottoscrizione del contratto, non sono contemporanei, non si comprende - viene rilevato nel parere - se la norma intenda richiedere un'attestazione per ciascuna delle due fasi o se vada richiesta, a discrezione del Rup, in una sola delle due fasi della gara. 

E, nell'ipotesi in cui il Dm - come sembra che sia - contenga l'obbligo da parte del direttore dei lavori di produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una seconda, nuova, attestazione dello stato dei luoghi, occorre chiarire «quale sia il presupposto al ricorrere del quale il direttore dei lavori deve procedere ad una nuova attestazione» affermano i giudici, che suggeriscono di «circoscrivere la discrezionalità del Rup» nel richiedere tale nuova attestazione. Secondo Palazzo Spada andrebbero specificate quali modifiche allo stato dei luoghi rendano necessario produrre una seconda attestazione. Nel caso, va anche specificato - si legge nel parere - che l'attestazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto è un «aggiornamento dell'attestazione originaria».

Per approfondire i contenuti della bozza di Dm e scaricare il relativo testo si veda l'articolo:
Il ruolo del direttore dei lavori: incompatibilità e funzioni nel Dm in via di emanazione

Le norme sui risarcimenti per ritardata consegna nei capitolati speciali

Il Consiglio di Stato suggerisce, inoltre, di non regolamentare in via diretta, come fa lo schema di Dm, le norme che riguardano il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni spettanti all'esecutore in caso di ritardata consegna imputabile alla stazione appaltante. Sarebbe meglio, secondo i giudici, prevedere che siano le stazioni appaltanti ad inserire tali norme nei capitolati speciali. Lo stesso vale per le norme che disciplinano le contestazioni e le riserve.

Rifiutare materiali deperiti e non a norma è un obbligo

«Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto [...]». I giudici contestano l'uso del verbo "potere", che determinerebbe «conseguenze non condivisibili sul piano sostanziale», in quanto rifiutare i materiali e i componenti deperiti o non conformi alle norme tecniche o alle caratteristiche previste dal contratto, deve essere un obbligo.

Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Consiglio di Stato, parere 360 del 2018

pubblicato il: