Regime dei minimi (forfettario) e Ddl di Bilancio: imposta al 15% per redditi fino a 65mila euro

Viene esteso il regime forfettario dei contribuenti minimi. Lo speciale regime fiscale, che consente di applicare un'imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali) al 15 per cento, viene modificato dal disegno di legge di Bilancio 2019. La novità di maggior rilievo risiede nell'aver allargato in maniera consistente la platea dei potenziali beneficiari. Ad essere innalzata è la soglia di reddito che consente l'ingresso nel particolare regime. Tale soglia, per i professionisti, passa da 30mila a 65mila euro.

Le novità sono contenute nel testo del Ddl depositato alla Camera. Dunque si tratta di misure che potrebbero subire modifiche nella fase di esame da parte del Parlamento.

Modificati i requisiti di ingresso

Come detto, nel regime forfetario possono farvi ingresso i professionisti con reddito fino a 65mila euro. Inoltre, viene prevista la cancellazione di due limitazioni che la legge istitutiva del regime forfetario (legge di Stabilità 2015) ha  stabilito. Viene meno, in particolare, il limite annuo di spesa per dipendenti e collaboratori (compresi quelli a progetto), che la legge del 2015 ha fissato a 5mila euro (lordi). Anche la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, attualmente pari a 20mila euro l'anno, viene cancellata.

In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell'accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Infine, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.

Per i professionisti il coefficiente di redditività resta al 78 per cento

Il reddito a cui applicare l'imposta sostitutiva al 15 per cento viene calcolato in base ad un «coefficiente di redditività», che per i professionisti è - e resta - del 78 per cento. Significa che l'imposta sostitutiva del 15 per cento si calcola sull'imponibile, ricavato dal reddito moltiplicato per il coefficiente di redditività del 78 per cento, dal quale vanno sottratti i contributi previdenziali. 

Per il calcolo dell'imponibile continua a non essere consentita la detrazione delle spesa sostenute per l'esercizio della professione. Resta l'esonero dal versamento dell'Iva. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Si è esclusi anche dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Inoltre, ai contribuenti che usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (sostitutivi degli studi di settore).

Regime naturale per i professionisti con reddito inferiore a 65mila euro

Il regime forfetario costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti stabiliti dalla legge. Significa che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare alcuna opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime.

La fattura

In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Lavoro dipendente: via la soglia dei 30mila euro

Secondo le attuali regole non possono usufruire del regime forfettario i contribuenti che abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito da lavoro dipendente (o attività a questo assimilata) superiore a 30mila euro. La verifica di tale soglia viene, però, considerata irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Questa regola (soglia dei 30mila euro e irrilevanza di tale limite nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato) viene cancellata dal Ddl di Bilancio 2019, che, invece, esclude dal regime i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Anche per le nuove attività il "tetto" è di 65mila euro

Nessuna modifica per le maggiori agevolazioni previste per le nuove attività. In particolare, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi l'imposta sostitutiva resta del 5 per cento.

Affinché l'agevolazione sia applicabile devono essere rispettate tre condizioni (che il Ddl di Bilancio non modifica). Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che, come detto, è pari a 65mila euro.

Dal 2020 imposta sostitutiva al 20 per cento per redditi fino a 100mila euro

Il Ddl di Bilancio 2019 prevede, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, l'istituzione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento per ricavi e compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Il costo dell'ampliata agevolazione

Allargare le maglie del beneficio fiscale ha naturalmente un costo in termini di minor gettito. Per il solo 2020 la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge stima una perdita di circa 1,8 miliardi di euro, cifra che tiene conto anche degli effetti contributivi stimati dall'Inps.

di Mariagrazia Barletta

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