Regime forfettario: nessun ostacolo se lavoro autonomo e dipendente (per uno stesso datore) persistono senza modifiche

la regola e l'eccezione alla regola

L'Agenzia delle Entrate fornisce ancora una volta chiarimenti sul regime forfettario, tornando sulla spinosa causa di esclusione introdotta dalla legge di Bilancio 2019, secondo la quale non si può fare ingresso (e non si può permanere) nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.

Si tratta di una modifica resasi necessaria, specie con l'incremento della platea di beneficiari, per evitare che si andasse ad incentivare, seppur in modo indiretto, la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni a partita Iva. Una trasformazione ovviamente volta ad alleggerire il carico fiscale, giacché il regime forfettario prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica al 15 per cento.

La causa di esclusione - che dunque non permette di tenere in piedi un rapporto di lavoro autonomo e uno di lavoro dipendente per uno stesso datore - fa i conti, però, con un'eccezione. In particolare - afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta 382 ad un interpello -: se tale doppio rapporto di lavoro con lo stesso datore era già in essere all'entrata in vigore della nuova causa ostativa (1° gennaio 2019) e se nel frattempo la doppia condizione lavorativa non ha subito sostanziali modifiche, allora è possibile beneficiare del regime agevolato.

La causa ostativa (la regola)

L'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto la causa ostativa in questione contenuta alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (così come modificata dalla legge di Bilancio 2019). 

«La richiamata lettera d-bis) del comma 57 - si legge nella risposta - prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni».

L'eccezione alla regola

«Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 è stato precisato - affermano ancora alle Entrate - che nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza».

«Nel caso oggetto di interpello (riguardante un contribuente che svolge attività professionale di dentista e di lavoratore dipendente, nda) non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa».

Da qui la conclusione: «Il duplice rapporto di lavoro (rispettivamente relativo all'attività professionale di dentista e lavoratore dipendente) preesisteva all'entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, sulla base di quanto descritto dall'istante, continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale. Ebbene, alla luce di quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, non essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, l'istante può applicare il regime forfetario nel periodo d'imposta 2019 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)».

Il concetto della prevalenza

Vale la pena ricordare che la circolare richiamata nella risposta all'istanza di interpello (circolare numero 9 del 2019) spiega anche come si fa a verificare il principio della prevalenza applicato alla causa ostativa del doppio rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) per uno stesso datore.

Innanzitutto, tale verifica - viene precisato nella circolare - va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Il concetto viene poi chiarito con un esempio: «Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020».

«Il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto», significa che si verifica la causa di esclusione se i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro (o dei soggetti a essi riconducibili) sono in ogni caso superiori al 50 per cento. Possono invece applicare il regime forfettario gli autonomi che lavorano con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l'attività di tirocinante, se, ovviamente, in possesso degli altri requisiti necessari per applicare il regime agevolato.

di Mariagrazia Barletta

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